Anche i contratti telematici devono essere ‘firmati’

E’ tanto facile puntare il mouse e fare click che spesso non ci si rende conto che con questa azione con cui acquistiamo un prodotto o richiediamo un servizio di fatto stiamo concludendo un contratto.

Come abbiamo già visto per i contratti telefonici e per i contratti a distanza l’assenza del documento scritto può ingannare il contraente sul fatto che sta accettando un contratto che comporta delle regole, delle imposizioni, dei doveri, oltre che dei diritti.

Normalmente il “point and click“, il punta e clicca utilizzato  nella contrattazione telematica, è sufficiente a manifestare il consenso contrattuale e ritenere perfezionato il contratto. Il contraente è sempre invitato a leggere le condizioni contrattuali e manifesta l’avvenuta lettura (che troppo spesso non viene in realtà effettuata se non distrattamente) con l’attivazione di una casellina di controllo.

Il Tribunale di Catanzaro, con ordinanza numero 18 del 30 aprile 2012, ha però messo un importante paletto a favore dei clienti nella manifestazione del proprio assenso alle norme del contratto.

Non è Legge, si tratta solo di un interpretazione, un indirizzo che deve ancora passare sotto l’esame della Corte di Cassazione, ma sancisce un comportamento preciso per l’accettazione delle clausole vessatorie dei contratti stipulati telematicamente.

In breve ai fini della specifica approvazione scritta di una clausola vessatoria contenuta in un modulo contrattuale on line occorre l’utilizzazione della firma digitale da parte del contraente che non l’ha predisposta.

La mancata specifica approvazione della clausola vessatoria contenuta nel modulo on line, tramite la firma digitale, comporta la conseguenza della sua inefficacia nei confronti della parte aderente e/o non predisponente.

Ad esempio sono vessatorie le clausole che  stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, la facoltà di recedere dal contratto
e, pertanto, non hanno effetto nei confronti dell’aderente se non sono specificamente approvate per iscritto od in modalità che sostituisca la forma scritta.

I contratti telematici si perfezionano comunque mediante il tasto negoziale virtuale, ma le clausole vessatorie saranno efficaci e vincolanti solo se specificamente approvate con la firma digitale.

Il termine (improprio) firma digitale sta a indicare un tipo di firma elettronica qualificata, basato sulla crittografia asimmetrica, alla quale l’ordinamento giuridico italiano attribuisce efficacia probatoria equiparata alla firma autografa.

Il procedimento avviene mediante l’uso di una smart-card personale (un tesserino tipo bancomat) che  con l’ausilio di un lettore collegato al computer e di un software  appone un codice sotto forma di stringa di caratteri crittografati a un documento digitale come per esempio una lettera o un contratto ma anche, più in generale, qualsiasi tipo di file (messaggi di posta elettronica, immagini, dati, ecc.).

E’ evidente che non molti sono in possesso della smart-card per la firma elettronica, diffusa in ambito professionale ma non casalingo, e perciò  l’accettazione dell’orientamento del Tribunale di Catanzaro porterebbe non pochi problemi alla diffusione dei contratti telematici.




Scendendo nel particolare la sentenza è relativa ad una diatriba di una società commerciale con Ebay, per la sospensione  ritenuta illegittima dell’account presso il sito di aste online.

L”attribuzione al gestore Ebay del potere di adottare, anche in assenza di qualsiasi valutazione circa la gravità dell’inadempimento, la risoluzione del contratto e/o la sospensione dell’account, avrebbe attribuito in realtà un potere incontrollato di risolvere unilateralmente il rapporto in essere, clausola questa certamente vessatoria, necessitando quindi di specifica approvazione da parte dell’utente.

Anche i contratti telematici devono essere ‘firmati’ ultima modifica: 2012-07-25T22:30:36+02:00 da admin-Salvatore

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