Bolletta energia elettrica pagata in ritardo, cosa succede ?

contatori elettrici

L’ AEEG, l’Agenzia garante per l’energia elettrica ed il gas, ha stabilito nuove regole per garantire ai consumatori tempi certi e una tempestiva informazione in caso di bollette che non risultano pagate alla scadenza.

Con la delibera 67/2013/R/com dello scorso febbraio,  l’Autorità ha infatti introdotto alcune garanzie innovative nella procedura di costituzione in mora e per l’eventuale successiva richiesta di sospensione della fornitura elettrica da parte dei venditori al dettaglio di energia elettrica e gas.  Trascorsi i sessanta giorni tecnici di attesa per dare modo alle varie compagnie di adeguarsi alla nuova normativa, adesso la delibera è pienamente operante.

L’obiettivo è di evitare la sospensione della fornitura per morosità, senza che il cliente abbia ricevuto la comunicazione in tempo utile per effettuare il pagamento.

In particolare, l’Autorità ha stabilito tempistiche certe, documentate e congrue sia per il termine ultimo di pagamento dopo la costituzione in mora, sia per la successiva richiesta di sospensione della fornitura in caso prolungato inadempimento del cliente finale.

Un’altra novità di rilievo è che prima di richiedere la sospensione della fornitura per morosità, nei casi di conguagli o di importi anomali, il venditore dovrà rispondere ai reclami scritti dei clienti.

Sono anche previsti indennizzi automatici in bolletta favore del cliente finale nel caso che i fornitore non rispetti le nuove regole: 30 euro nel caso in di fornitura sospesa senza  invio della comunicazione di costituzione in mora a mezzo raccomandata; 20 euro nel caso in cui non siano rispettate le tempistiche previste .

Nel caso pratico in caso di bollette non pagate, il fornitore deve inviare  per raccomandata, una comunicazione di messa in mora con l’evidenza della data precisa del giorno d’emissione della comunicazione di costituzione in mora. Tale comunicazione, nel caso in cui il venditore non sia in grado di documentare la data di effettivo invio della raccomandata, dovrà essere consegnata al vettore postale entro e non oltre 3 giorni lavorativi dall’emissione.

Dall’emissione della raccomandata deve essere concesso un tempo minimo di 20 giorni solari per il pagamento da parte del cliente finale della bolletta insoluta.

La comunicazione della costituzione in mora deve indicare con chiarezza il termine ultimo di pagamento e il termine, decorso il quale il venditore potrà richiedere all’impresa di distribuzione di sospendere la fornitura nel caso in cui il pagamento non venisse effettuato.

Nel caso in cui il venditore prenda a riferimento la data di effettivo invio della raccomandata contenente la costituzione in mora, il termine minimo di pagamento è, invece, pari a 15 giorni solari dall’invio decorrenti dalla spedizione della raccomandata.

Il testo completo del provvedimento (delibera 67/2013/R/com) è pubblicato sul sito www.autorita.energia.it.

ritengo che la miglior cosa sia sempre la domiciliazione delle bollette su un conto corrente bancario, tantopiù che esistono tanti conti online a zero spese. Se per scelta si vuol pagare le bollette con il classico bollettino, sempre meglio segnare sul calendario le scadenze, ma se qualche volta si dimentica il pagamento, adesso non succederà più di tornare a casa e trovare la corrente staccata.


Bolletta energia elettrica pagata in ritardo, cosa succede ? ultima modifica: 2013-06-08T13:51:28+02:00 da admin-Salvatore

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