Abolito il tacito rinnovo per le assicurazioni auto

senza tacito rinnovoDa sempre il mio consiglio per risparmiare con le assicurazioni auto e moto è quello di farsi fare diversi preventivi ogni anno e scegliere il più conveniente.

Infatti il costo tra una compagnia e l’altra può variare di molto, ma soprattutto spesso la prima polizza è superscontata per cercare di attirare i nuovi clienti.

Chi utilizza una compagnia telefonica od online è già invitato a farlo, perchè le assicurazioni a distanza non prevedono il tacito rinnovo. Durano cioè un anno, dopo il quale si riceve un preventivo non vincolante per il rinnovo.

Chi invece aveva un contratto con una compagnia tradizionale si doveva ricordare di fare per tempo i preventivi e soprattutto di inviare in tempo utile la raccomandata di disdetta alla compagnia assicuratrice, altrimenti si rimaneva assicurati per un altro anno, salvo penali.

Adesso con il Decreto Sviluppo approvato dal Consiglio dei Ministri il 4 ottobre 2012 è arrivata l’abolizione del tacito rinnovo anche per le compagnie tradizionali .

Ecco un estratto dell’ Art. 22 Misure a favore della concorrenza e della tutela del consumatore nel mercato assicurativo

1. Al fine di escludere il rinnovo tacito delle polizze assicurative, al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private), dopo l’art. 170, è aggiunto il seguente articolo: “Art. 170-bis Durata del contratto.

   1. Il contratto di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti non può essere stipulato per una durata superiore all’anno e non può essere tacitamente rinnovato, in deroga all’art. 1899, commi 1 e 2 del codice civile.

    2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli altri contratti assicurativi eventualmente stipulati in abbinamento a quello di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli nel rispetto del disposto dell’art.170, comma 3 del presente Codice.

   3. Le clausole in contrasto con le previsioni di cui al presente articolo sono nulle. La nullità opera soltanto a vantaggio dell’assicurato.”

2. Per le clausole di tacito rinnovo eventualmente previste nei contratti stipulati precedentemente all’entrata in vigore del presente decreto, le previsioni di cui al comma 3 dell’articolo 170-bis del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private), si applicano a far data dal 1 gennaio 2013.

3. Nelle ipotesi di contratti in corso di validità alla data di entrata in vigore del presente decreto con clausola di tacito rinnovo, è fatto obbligo alle imprese di assicurazione di comunicare per iscritto ai contraenti la perdita di efficacia delle clausole di tacito rinnovo con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine originariamente pattuito nelle medesime clausole per l’esercizio della facoltà di disdetta del contratto.

Il Decreto deve essere convertito in Legge entro 60 giorni per diventare definitivo e contiene allo stesso articolo altre interessanti novità riguardanti il settore assicurativo, come la proposta di un contratto base che ogni compagnia deve mettere a disposizione per poter effettuare un facile confronto dei costi assicurativi.

Con questo provvedimento si vuole stimolare la concorrenza e favorire l’assicurato con costi più bassi. Non c’è pericolo di dimenticare di rinnovare l’assicurazione perchè è interesse della compagnia assicuratrice mandare un preventivo almeno un mese prima della scadenza per il rinnovo contrattuale.


Abolito il tacito rinnovo per le assicurazioni auto ultima modifica: 2012-10-14T18:39:01+02:00 da admin-Salvatore

3 thoughts on “Abolito il tacito rinnovo per le assicurazioni auto

  1. Io ho saputo solo da ieri (19 ottobre) di questa novità, nè l’Assicurazione mi ha mai avvisato, come mi è sembrato fosse previsto, oppure mi ha mandato (il mese prima della scadenza della polizza del 30 ottobre p.v.) un preventivo insieme all’Attestato di Rischio, ma il consueto invito a passare dall’agenzia, senza alludere ad un nuovo preventivo. Siccome ho avuto solo recentemente proprio un “allettante” e più onesto e corretto preventivo da un’altra assicurazione, posso a questo punto rientrare a beneficiare della nuova legge che abroga il TACITO RINNOVO ???? Grazie a tutti da Francesco

  2. No, come è scritto per i contratti stipulati precedentemente all’entrata in vigore del decreto, lo stesso ha effetto dal 01 gennaio 2013 .

  3. Per pochi mesi … sarà molto contenta l’Assicurazione vecchia: chissà perchè la legge prevede proprio dal 1° gennaio prossimo !! Approfitto per chiedere se non posso “comunque” avvalermi del fatto che non mi ha mandato un preventivo nei tempi e termini di legge (stavolta una legge vigente da qualche anno, mi sembra !) ????

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