APE, il testo del Provvedimento Anticipo Pensionistico in forma stampabile

L’Ape, Anticipo Pensionistico è uno strumento finanziario che consentirà di «anticipare, con una decurtazione economica, l’ingresso in pensione solo per un certo periodo di tempo». L’APE verrà introdotto nel 2017 in via sperimentale per due anni con l’obiettivo di venire incontro a chi stava per andare in pensione prima della riforma Fornero, ma che a causa di questa ha perso i requisiti pensionistici. .

E’ un atto molto atteso da centinaia di migliaia di persone . Ieri, dopo tanto parlare, è stata distribuita una versione ufficiale del provvedimento, ma in maniera inconsueta. In pratica delle foto al testo .

Dalle fotografie la lettura è difficile e non si può stampare. Ho pensato perciò di fare una cosa utile facendo una trascrizione del testo del provvedimento APE, così come è stato diffuso (ho volutamente tralasciato un po’ di punteggiatura).

Quello che sta circolando online e che vi riporto in forma testuale è il verbale in calce al quale i rappresentanti della maggioranza e delle forze sociali hanno messo le loro firme. Si tratta dunque della piattaforma di base che da qui a due mesi condurrà alla stesura della versione finale. Da una parte ci sono alcuni aspetti lasciati volontariamente nell’incertezza (troverete alcuni trattini in luogo di cifre da stabilire) e che saranno affrontate nelle prossime riunioni tra le parti. Dall’altra c’è il lungo iter alle Camere che i provvedimenti sulle novità per le pensioni, all’interno del faldone con tutte le future norme in ambito economico e sociale.

Quindi non è un testo definitivo, ma comunque piuttosto completo ed indicativo, con cui farsi un’idea dell’APE, dei requisiti, dei costi e se davvero riuscirete ad andare in pensione.

TESTO APE Pensione Anticipata

1. L’anticipo finanziario a garanzia pensionistica (di seguito APE) è un prestito corrisposto a quote mensili ad un assicurato in possesso dei requisiti di cui al comma 2 fino alla maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia di cui all’articolo 24 comma 6 e 7 del decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201 convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011 numero 214. La restituzione del prestito avviene a partire dalla maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia di cui sopra con rate di ammortamento mensili per una durata di 20 anni.

2. In via sperimentale fino al 31 dicembre 2018 l’APE può essere richiesto dagli iscritti all’assicurazione generale obbligatoria alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e alla gestione separata di cui all’articolo 2 comma 26 della legge 8 agosto 1995 numero 335 e successive modificazioni al raggiungimento di un età anagrafica minima di 63 anni e 7 mesi purché in possesso del requisito contributivo minimo previsto per la pensione di vecchiaia. Non potranno ottenere l’APE gli assicurati il cui importo della pensione sia inferiore al momento dell’accesso alla prestazione a ___ volte il trattamento minimo previsto nell’assicurazione generale obbligatoria nonchè coloro che sono già titolari di un trattamento pensionistico.

3. L’assicurato direttamente o tramite un intermediario autorizzato ai sensi della legge 152 del 30 marzo 2001 e successive modifiche presenta all’INPS tramite il suo portale domanda di certificazione del diritto all’ APE . L’INPS in caso di possesso dei requisiti di cui al comma 2 certifica il diritto e comunica all’assicurato l’importo massimo dell’ APE ottenibile.

4. L’assicurato in possesso della certificazione di cui al comma 3 direttamente o tramite un intermediario autorizzato ai sensi della legge 152 del 30 marzo 2001 e successive modifiche presenta attraverso l’uso dell’ identità digitale SPID di secondo livello di cui al DPCM del 24 ottobre 2014 e con i modelli da approvarsi con il DPCM di cui al comma 13 domanda di APE e domanda di pensione di vecchiaia da liquidarsi al raggiungimento dei requisiti di legge. La domanda di APE e di pensione di cui al periodo precedente non sono revocabili salvo in caso di esercizio del diritto di recesso di cui agli articoli 125-ter del decreto legislativo primo settembre 1993 numero 385 e successive modificazioni e 67-duodecies del decreto legislativo 6 settembre 2005 n. 206 e successive modificazioni. Nella domanda l’assicurato indica il soggetto finanziatore cui richiedere l’APE nonchè l’impresa assicurativa alla quale richiedere la copertura del rischio premorienza. Le informazioni precontrattuali e contrattuali previste ai sensi di legge sono fornite in formato elettronico e su supporto durevole all’assicurato dall’INPS per conto del finanziatore e dell’impresa assicurativa; il finanziatore e l’impresa assicurativa forniscono all’INPS in tempo utile la documentazione necessaria. I finanziatori e le imprese assicurative sono scelti tra quelli che aderiscono agli accordi-quadro da stipularsi a seguito dell’entrata in vigore del DPCM di cui al successivo comma 10 tra i Ministri dell’economia e delle finanze e del Lavoro e delle Politiche Sociali e rispettivamente l’Associazione Bancaria Italiana e l’ associazione nazionale fra le imprese assicuratrici ed altre imprese assicurative primarie. L’attività svolta dall’INPS ai sensi del presente articolo non costituisce esercizio di agenzia in attività finanziaria né di mediazione creditizia né di intermediazione assicurativa.

5. L’ammontare dell’APE non può superare un valore pari al ___ per cento dell’importo della pensione spettante all’ assicurato al momento della richiesta di certificazione sulla base della posizione assicurativa consolidatasi fino al sesto mese precedente e al netto delle ritenute fiscali determinata applicando sulla pensione le aliquote Irpef senza l’applicazione di alcuna detrazione. Eventuali ulteriori elementi da considerare per la determinazione dell’ammontare massimo dell’APE sono stabiliti dal DPCM di cui al comma 10. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni del titolo VI del citato decreto legislativo numero 385 del 1993 il prestito costituisce credito ai consumatori, se di importo non superiore a €75.000. Il DPCM di cui al comma 10 disciplina le comunicazioni periodiche al soggetto finanziato e assicurato anche in deroga a quanto previsto dalla legge e individua le misure di adeguata verifica da applicare al contratto di finanziamento e a quello di assicurazione e alle relative operazioni anche in deroga a quanto previsto dalla legge.

6. L’istituto finanziatore trasmette all’INPS e all’assicurato il contratto di prestito ovvero l’eventuale comunicazione di reiezione dello stesso. L’identificazione dell’assicurato è effettuata dall’INPS con il sistema SPID anche sensi dell’articolo 30 comma 8 del decreto legislativo 21 novembre 2007 numero 231 e successive modificazioni per il perfezionamento del contratto di finanziamento e della polizza assicurativa del rischio di premorienza. In caso di concessione del prestito dalla data del perfezionamento decorre il termine di cui agli articoli 125-ter del citato decreto legislativo numero 385 del 1993 e 67-duodecies del citato decreto legislativo numero 206 del 2005 e successive modificazioni, se l’assicurato ha ricevuto dall’INPS tutte le informazioni precontrattuali e contrattuali previste ai sensi di legge. In caso di reiezione della richiesta ovvero di recesso da parte dell’assicurato la domanda di pensione è priva di effetti. Il prestito decorre entro 30 giorni lavorativi dal predetto perfezionamento. L’INPS trattiene a partire dalla prima sezione mensile l’importo della rata per il rimborso del finanziamento e lo riversa alla banca finanziatrice tempestivamente e comunque non oltre 180 giorni dalla data di scadenza della medesima rata.

7. Nel caso in cui il lavoratore cessi dal rapporto di lavoro il datore di lavoro può a seguito di accordo con il lavoratore incrementare il montante contributivo individuale maturato dal lavoratore nel periodo intercorrente tra la cessazione del rapporto di lavoro e la decorrenza della pensione di vecchiaia, versando in unica soluzione al momento della cessazione un contributo annuo non inferiore all’importo determinato ai sensi dell’articolo 7 del decreto legislativo 30 aprile 1997 numero 184 e successive modificazioni e non superiore a XXXX detto importo. Tale contributo sostituisce l’onere a carico del datore di lavoro previsto dall’articolo 2 comma 31 della legge 28 giugno 2012 numero 92 e successive modificazioni quando dovuto. L’INPS stabilisce le modalità per il pagamento del contributo di cui al presente comma.

8- E’ istituito nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze un fondo di garanzia per l’accesso all’APE di cui al comma 1 con una dotazione iniziale pari a … milioni di euro. La garanzia del Fondo copre l’80% del finanziamento di cui al comma 1 e dei relativi interessi. La garanzia del Fondo è a prima richiesta, esplicita, incondizionata, irrevocabile e onerosa. Gli interventi del Fondo sono assistiti dalla garanzia dello Stato avente le medesime caratteristiche di quella del fondo, quale garanzia di ultima istanza. Il finanziamento è altresì assistito automaticamente dal privilegio di cui all’articolo 2751 bis numero 1 del codice civile. La garanzia dello Stato è elencata nell’allegato allo stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze di cui all’articolo 31 della legge 31 dicembre 2009 numero 196 e successive modificazioni. Il fondo di garanzia è surrogato di diritto alla banca per l’importo pagato, nel privilegio di cui al citato articolo 2751 bis n. 1 del codice civile. Tale finanziamento e le formalità ad esso connesse nell’intero svolgimento del rapporto sono esenti dall’imposta di registro, dall’imposta di bollo e da ogni altra imposta indiretta nonché da ogni altro tributo o diritto.

9. All’APE si applica il tasso di interesse e la misura del premio assicurativo relativa all’assicurazione di copertura del rischio di premorienza indicati negli accordi quadro di cui al comma 4.

10. Le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi e gli ulteriori criteri, condizioni ed adempimenti per l’accesso al finanziamento nonché i criteri le condizioni e le modalità di funzionamento del Fondo di Garanzia e della garanzia di ultima istanza dello Stato sono disciplinati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Entro il 31 dicembre 2018 il Governo verifica i risultati della predetta sperimentazione al fine di una sua eventuale prosecuzione.
11. La gestione del Fondo di Garanzia di cui al comma 8 è affidata all’ INPS sulla base di un’apposita convenzione da stipularsi tra lo stesso istituto e il Ministero dell’economia e delle finanze e il ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali.

12. Le somme erogate in quote mensili di cui al comma 1 non concorrono a formare il reddito a fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche. A fronte degli interessi sul finanziamento dei premi assicurativi per la copertura del rischio di premorienza corrisposti al soggetto erogatore è riconosciuto un credito d’imposta annuo nella misura del 50% dell’importo pari a un ventesimo degli interessi e dei premi assicurativi complessivamente pattuiti nei relativi contratti. Tale credito d’imposta è riconosciuto dall’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale (INPS) per l’importo rapportato a mese a partire dal primo pagamento del trattamento di pensione. L’Inps recupera il credito rivalendosi sulle ritenute da versare mensilmente all’Erario nella sua qualità di sostituto d’imposta. All’ APE si applicano gli articoli da 15 a 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 numero 601 e successive modificazioni


Di seguito le foto del testo ufficiale come è stato distribuito .

Potete confrontare la mia trascrizione con il testo ed eventualmente segnalarmi errori nella conversione in testo scritto.

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APE pagina 1

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APE pagina 3

APE, il testo del Provvedimento Anticipo Pensionistico in forma stampabile ultima modifica: 2016-10-13T21:01:26+02:00 da admin-Salvatore

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