La garanzia per i lavori di manutenzione in casa

Prima o poi capita a tutti di dover fare dei lavori di manutenzione della propria casa, sia interni come impianto idraulico o elettrico o una bell’ammodernamento del bagno, sia esterni come la facciata da rintonacare e ridipingere o il tetto .

Lavori che non lasciano mai tranquilli, che spesso diventano più grandi di quanto si era preventivato, per imprevisti o convenienza a fare il lavoro una volta per tutte.

Si spera sempre che le ditte a cui ci affidiamo siano esperte e padrone del mestiere, ma anche affidandosi ai migliori può succedere che a lavori finiti si riscontri un lavoro mal eseguito o non risolutivo.

Come siamo difesi in questo caso, quali garanzie abbiamo sui lavori eseguiti ?

Codice civile , Dell’appalto, Libro IV, Titolo III, Capo VII

Il codice civile ancora una volta è la prima fonte normativa e dedica gli articoli  dal 1655 al 1677 agli appalti (che non sempre sono grandi opere, è un appalto anche l’accordo che troviamo con il muratore, l’elettricista e l’idraulico per i lavori in casa) ed in particolare, dal 1667 al 1673, al problema della “difformità e dei vizi dell’opera“.

Riporto gli articoli di maggiore interesse:

Art. 1659.
Variazioni concordate del progetto.

L’appaltatore non può apportare variazioni alle modalità convenute dell’opera se il committente non le ha autorizzate.

L’autorizzazione si deve provare per iscritto.

Anche quando le modificazioni sono state autorizzate, l’appaltatore, se il prezzo dell’intera opera è stato determinato globalmente, non ha diritto a compenso per le variazioni o per le aggiunte, salvo diversa pattuizione.

Patti chiari: il progetto da realizzare deve essere ben preciso ed ogni variazione deve essere concordata.

Art. 1660.
Variazioni necessarie del progetto.

Se per l’esecuzione dell’opera a regola d’arte è necessario apportare variazioni al progetto e le parti non si accordano, spetta al giudice di determinare le variazioni da introdurre e le correlative variazioni del prezzo .

Se l’importo delle variazioni supera il sesto del prezzo complessivo convenuto, l’appaltatore può recedere dal contratto e può ottenere, secondo le circostanze un’equa indennità.

Se le variazioni sono di notevole entità, il committente può recedere dal contratto ed è tenuto a corrispondere un equo indennizzo.

Se nel corso dei lavori si rendono necessarie opere aggiuntive, non per mera scelta, ma per realizzare in modo adeguato il lavoro, che comportano un aumento del prezzo, entrambe le parti si possono tirare indietro.

Ma mentre l’artigiano può recedere solo se i costi lievitano oltre un certo ammontare (un sesto del prezzo convenuto) per il committente il codice civile non pone un limite certo, ma si limita ad un generico ‘notevole entità’. E quando la legge non è chiara e categorica, lascia lo spazio alle interpretazioni di parte, e non è mai cosa buona.



Art. 1662.
Verifica nel corso di esecuzione dell’opera.

Il committente ha diritto di controllare lo svolgimento dei lavori e di verificarne a proprie spese lo stato.

Quando, nel corso dell’opera, si accerta che la sua esecuzione non procede secondo le condizioni stabilite dal contratto e a regola d’arte, il committente può fissare un congruo termine entro il quale l’appaltatore si deve conformare a tali condizioni; trascorso inutilmente il termine stabilito, il contratto è risoluto, salvo il diritto del committente al risarcimento del danno.

Art. 1663.
Denuncia dei difetti della materia.

L’appaltatore è tenuto a dare pronto avviso al committente dei difetti della materia da questo fornita , se si scoprono nel corso dell’opera e possono comprometterne la regolare esecuzione.

Art. 1665.
Verifica e pagamento dell’opera.

Il committente, prima di ricevere la consegna, ha diritto di verificare l’opera compiuta.
La verifica deve essere fatta dal committente appena l’appaltatore lo mette in condizione di poterla eseguire.

Se, nonostante l’invito fattogli dall’appaltatore, il committente tralascia di procedere alla verifica senza giusti motivi, ovvero non ne comunica il risultato entro un breve termine, l’opera si considera accettata.

Se il committente riceve senza riserve la consegna dell’opera, questa si considera accettata ancorché non si sia proceduto alla verifica.

Salvo diversa pattuizione o uso contrario, l’appaltatore ha diritto al pagamento del corrispettivo quando l’opera è accettata dal committente.

Chi ordina i lavori quindi deve essere una parte attiva, controllore attento e veloce. Se non controlla, dopo non si può lamentare. Se ci sono dubbi sull’opera li deve segnalare prontamente.

Art. 1667.
Difformità e vizi dell’opera.

L’appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi dell’opera. La garanzia non è dovuta se il committente ha accettato l’opera e le difformità o i vizi erano da lui conosciuti o erano riconoscibili, purché, in questo caso, non siano stati in mala fede taciuti dall’appaltatore.

Il committente deve, a pena di decadenza , denunziare all’appaltatore le difformità o i vizi entro sessanta giorni dalla scoperta. La denunzia non è necessaria se l’appaltatore ha riconosciuto le difformità o i vizi o se li ha occultati.

L’azione contro l’appaltatore si prescrive in due anni dal giorno della consegna dell’opera. Il committente convenuto per il pagamento può sempre far valere la garanzia , purché le difformità o i vizi siano stati denunziati entro sessanta giorni dalla scoperta e prima che siano decorsi i due anni dalla consegna.

 

60 giorni, a pena di decadenza .Sessanta giorni dalla scoperta delle difformità per denunciarne la presenza, ma entro due anni dalla fine lavori.  Se il tetto appena riparato perde, se l’impianto elettrico va in corto con il boiler, se l’acqua è sempre fredda, due anni sono più che sufficienti per accorgersene, a meno che la casa non sia disabitata. Quindi abbiamo un ampio margine di tempo per ‘lamentarci‘ con il nostro appaltatore.

Importante è il chiarimento della Cassazione (sentenza numero 1655 del 1986) su quale sia il momento effettivo della scoperta del vizio. Non è quello in cui ci si accorge dell’esistenza dell’anomalia, ma quello in cui si ha la ragionevole consapevolezza che a causare il vizio o difetto è stato l’appaltatore nell’esecuzione dell’opera.

Cosa succede in seguito alla denuncia di danni o difformità dei lavori ? e’ spiegato nell’articolo successivo:

Art. 1668.
Contenuto della garanzia per difetti dell’opera.

Il committente può chiedere che le difformità o i vizi siano eliminati a spese dell’appaltatore, oppure che il prezzo sia proporzionalmente diminuito, salvo il risarcimento del danno nel caso di colpa dell’appaltatore.

Se però le difformità o i vizi dell’opera sono tali da renderla del tutto inadatta alla sua destinazione, il committente può chiedere la risoluzione del contratto.

I casi sono 3: riparazione, sconto o nel caso più grave il pagamento dei danni .

Art. 1673.
Perimento o deterioramento della cosa.

Se, per causa non imputabile ad alcuna delle parti, l’opera perisce o è deteriorata prima che sia accettata dal committente o prima che il committente sia in mora a verificarla , il perimento o il deterioramento è a carico dell’appaltatore, qualora questi abbia fornito la materia.

Se la materia è stata fornita in tutto o in parte dal committente, il perimento o il deterioramento dell’opera è a suo carico per quanto riguarda la materia da lui fornita, e per il resto è a carico dell’appaltatore.

Il materiale di qualità è importante e chi lo fornisce è in gran parte responsabile della qualità dei lavori. Se per risparmiare il committente decide di usare un materiale meno costoso, anche contro il parere contrario del costruttore/artigiano, se ne assume tutte le responsabilità nel caso poi i lavori presentino problemi.

La garanzia per i lavori di manutenzione in casa ultima modifica: 2014-10-13T22:23:27+02:00 da admin-Salvatore

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