Prezzo sullo scontrino diverso da quello esposto sullo scaffale

Quando si va a fare la spesa al supermercato, si controllano attentamente tutti i prezzi, per fare una scelta consapevole e cercare di pagare il giusto.

Se si acquistano molti prodotti è impossibile ricordarsi ogni singolo prezzo al centesimo, ma magari per alcuni articoli su cui ci siamo soffermati di più, confrontando i prezzi dei vari prodotti alternativi, abbiamo ben chiaro quanto costi.

Succede che dopo aver terminato la spesa si controlli lo scontrino e si veda che si è pagato un articolo di più del prezzo che era evidenziato nel cartellino allo scaffale.

Mi è capitato due volte nelle ultime due settimane di rientrare nel supermercato per andare a vedere se ricordavo bene o se era giusto il prezzo scritto nello scontrino ed effettivamente mi era stato battuto un prezzo diverso e più alto (anche se giusto di 10 centesimi) rispetto a quanto pubblicizzato.

Io per pochi centesimi ho lasciato perdere, ripromettendomi comunque di controllare sempre bene i prezzi a scaffale e lo scontrino, ma come comportarsi in questi casi ?

Qual è il prezzo valido, quello esposto sullo scaffale o quello digitato dalla cassiera, preimpostato nei servizi informatici ?

Vediamo quali sono le leggi che chiariscono questo aspetto.

Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114

“Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell’articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 95 del 24 aprile 1998 – Supplemento Ordinario n. 80

Titolo V
Offerta di vendita

Art. 14.
Pubblicita’ dei prezzi

1. I prodotti esposti per la vendita al dettaglio nelle vetrine esterne o all’ingresso del locale e nelle immediate adiacenze dell’esercizio o su aree pubbliche o sui banchi di vendita, ovunque collocati, debbono indicare, in modo chiaro e ben leggibile, il prezzo di vendita al pubblico, mediante l’uso di un cartello o con altre modalita’ idonee allo scopo.

2. Quando siano esposti insieme prodotti identici dello stesso valore e’ sufficiente l’uso di un unico cartello. Negli esercizi di vendita e nei reparti di tali esercizi organizzati con il sistema di vendita del libero servizio l’obbligo dell’indicazione del prezzo deve essere osservato in ogni caso per tutte le merci comunque esposte al pubblico.

3. I prodotti sui quali il prezzo di vendita al dettaglio si trovi gia’ impresso in maniera chiara e con caratteri ben leggibili, in modo che risulti facilmente visibile al pubblico, sono esclusi dall’applicazione del comma 2.

4. Restano salve le disposizioni vigenti circa l’obbligo dell’indicazione del prezzo di vendita al dettaglio per unita’ di misura.

Vediamo di interpretare la legge per rispondere alla nostra domanda.

Il comma 1 dice che sui banchi di vendita deve essere esposto il prezzo di vendita al pubblico.

Questo dovrebbe essere sufficiente a stabilire che il prezzo esposto deve essere lo stesso che poi viene battuto alla cassa. Infatti che cosa può essere definito come ‘prezzo di vendita’ se non l’importo che dobbiamo pagare ?

Ed è evidente che se esiste l’obbligo di informare il consumatore sul prezzo di vendita, solo questo potrà essere applicato poi al momento di pagare.

E’ valida la scusa dei cassieri “abbiamo impostato il nuovo prezzo nel computer, ma non abbiamo avuto il tempo di cambiare il cartellino sullo scaffale” ?


Non è una buona scusa, o perlomeno potrebbe corrispondere alla realtà, ma non è ciò che è contemplato dalla legge, secondo la quale il prezzo da pagare è quello esposto, cioè visibile, e non quello deciso dal venditore.

La pubblicità del prezzo è, come precisa l’art. 1336 del Codice Civile, una proposta valida a tutti gli effetti.

Dispositivo dell’art. 1336 Codice Civile
Fonti ? Codice Civile ? LIBRO QUARTO – DELLE OBBLIGAZIONI ? Titolo II – Dei contratti in generale (Artt. 1321-1469) ? Capo II – Dei requisiti del contratto ? Sezione I – Dell’accordo delle parti

L’offerta al pubblico, quando contiene gli estremi essenziali del contratto alla cui conclusione è diretta, vale come proposta [1326 c.c], salvo che risulti diversamente dalle circostanze o dagli usi. La revoca dell’offerta, se è fatta nella stessa forma dell’offerta o in forma equipollente, è efficace anche in confronto di chi non ne ha avuto notizia .

L’esposizione del prezzo secondo quanto previsto dal D.LGS 114/98 presenta tutti i requisiti dell’offerta al pubblico, e manifestata l’intenzione di impegnarsi alla compravendita a quel prezzo.

Quindi quando siete alla cassa per pagare la vostra spesa, potete pretendere che vi sia applicato il prezzo che avete visto sullo scaffale. Sarebbe meglio contestare subito la differenza o almeno prima che usciate dal negozio, perchè il prezzo può anche essere variato più volte nel corso della giornata e quello valido per il vostro acquisto è quello esposto nel momento esatto in cui avete prelevato il prodotto dallo scaffale.

Prezzo sullo scontrino diverso da quello esposto sullo scaffale ultima modifica: 2014-08-22T20:04:30+02:00 da admin-Salvatore

5 thoughts on “Prezzo sullo scontrino diverso da quello esposto sullo scaffale

  1. ecco, e gia’ la seconda volta in un negozio noto di borse e scarpe, che viene esposto un prezzo e alla costa addiritura 10€ di piu’……La scusa sempre uguale ” e un errore” ….. ho insistito per il prezzo esposto e mi e stata etichettata la maleducata !!! Inutile la mia chiamata alle forze del ordine.
    Allora …dove sono i diritti del consumatore???

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