Il nuovo codice del consumo regola, con gli articoli dal 45 al 68, i contratti conclusi al di fuori degli esercizi commerciali (o per strada o in alberghi o su autobus) e i contratti stipulati a distanza offrendo ulteriori garanzie all’acquirente, soprattutto per quanto riguarda il diritto di recesso.
Ma queste norme regolano solo gli acquisti a distanza, volendo tutelare il consumatore che non ha potuto prendere in mano il bene, vederlo e considerarne le caratteristiche.
Per gli acquisti effettuati in negozio, magari sotto l’assistenza del commesso o di personale tecnico, è più difficile contestare la mancata rispondenza tra il prodotto acquistato e quello descritto, ma se una volta a casa ci si rende conto di non aver acquistato ciò che si pensava, ci sono possibilità di recesso .
In questo caso, per l’acquisto in negozio, i consumatori sono tutelati dall’art. 1497 del codice civile:
Codice Civile
Libro Quarto: Delle obbligazioni
Titolo III: Dei singoli contratti
Capo I: Della venditaDelle obbligazioni del venditore
Art. 1497 Mancanza di qualità
Quando la cosa venduta non ha le qualità promesse ovvero quelle essenziali per l’uso a cui è destinata, il compratore ha diritto di ottenere la risoluzione del contratto secondo le disposizioni generali sulla risoluzione per inadempimento (1453 e seguenti), purché il difetto di qualità ecceda i limiti di tolleranza stabiliti dagli usi.
Tuttavia il diritto di ottenere la risoluzione è soggetto alla decadenza e alla prescrizione stabilite dall’Art. 1495 (att. 172).
Quali sono le qualità promesse o essenziali all’uso di un bene è un concetto soggetto ad interpretazione. Sicuramente quando ci sono delle qualità misurabili non possono esserci molti dubbi. Se per esempio acquisto un PC descritto con un certo tipo di processore e poi si verifica che ne installa uno diverso il bene ha qualità promesse diverse da quelle descritte.
Ma se il processore è esattamente quello descritto, ma le prestazioni del computer sono diverse da quelle che ci aspettavamo non ne possiamo imputare la colpa al venditore.
Anche i limiti di tolleranza sono interpretativi. Se mi aspettavo un PC silenzioso, chi può dire se è troppo rumoroso o se il maggior rumore rientra nei limiti di tolleranza ?
L’Art. 1495 relativo al tempo che si ha a disposizione per reclamare l’inadempienza recita:
Art. 1495 Termini e condizioni per l’azione
Il compratore decade dal diritto alla garanzia, se non denunzia i vizi al venditore entro otto giorni dalla scoperta (1511), salvo il diverso termine stabilito dalle parti o dalla legge.
La denunzia non è necessaria se il venditore ha riconosciuto l’esistenza del vizio o l’ha occultato. L’azione si prescrive, in ogni caso, in un anno dalla consegna; ma il compratore, che sia convenuto per l’esecuzione del contratto, può sempre far valere la garanzia, purché il vizio della cosa sia stato denunziato entro otto giorni dalla scoperta e prima del decorso dell’anno dalla consegna (1522; att. 172).
8 giorni quindi per denunciare il vizio. E’ bene interpretare la locuzione ‘dalla scoperta’ nel senso più restrittivo, ossia dal giorno dell’acquisto.
Art. 1453 c.c. Risolubilità del contratto per inadempimento
Nei contratti con prestazioni corrispettive, quando uno dei contraenti non adempie le sue obbligazioni, l’altro può a sua scelta chiedere l’adempimento o la risoluzione del contratto, salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno.
Quando è stato riscontrato che il bene acquistato non ha le qualità promesse si può chiedere al venditore l’adempimento del contratto (nel nostro esempio ci si può far sostituire il processore con quello promesso) o la risoluzione del contratto, quindi rispettivamente la restituzione del bene acquistato e dei soldi pagati.