Guida al versamento dell’acconto IMU

calcolo IMUE’ un periodo di grande allarme tra i contribuenti per l’avvicinarsi minaccioso della nuova tassa sugli immobili.

L’ IMU nasce nebulosa e poco chiara e con il tempo sono riusciti anche a renderla complicata.

Può essere utile quindi una guida per il pagamento dell’acconto IMU, tenendo presente che poi a dicembre, in occasione del pagamento del saldo 2012, dovremo verificare cosa è cambiato, visto che l’impostazione di questa tassa non è ancora definitiva e che dobbiamo ancora scoprire le aliquote comunali .

CHI DEVE PAGARE

L’imposta municipale propria (I.M.U.) è dovuta per i fabbricati ed aree fabbricabili  dai proprietari ovvero dai titolari dei diritti reali di usufrutto, uso o abitazione, enfiteusi e superficie, dai locatari di contratti di leasing di beni immobili, dai concessionari di aree demaniali.

ALIQUOTE DI BASE PER L’ACCONTO IMU 2012

Per l’anno 2012 la normativa prevede che il versamento dell’acconto di giugno dovrà essere calcolato con le aliquote base previste dalla normativa nazionale IMU, per poi effettuare il conguaglio a dicembre 2012 sulla base delle aliquote deliberate dal Comune dove sono situati gli immobili.

Aliquote base:

  • Abitazione principale e relative pertinenze: 4 per mille
  • Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9, c. 3-bis, del D.L. 557/93: 2 per mille
  • Altri fabbricati: 7,6 per mille (di cui 3,8 per mille allo Stato)
  • Aree fabbricabili: 7,6 per mille (di cui 3,8 per mille allo Stato)

E’ riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell’importo calcolato applicando l’aliquota di base a tutti gli immobili, quindi 0,38%, ad eccezione dell’abitazione principale e delle relative pertinenze nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale. Tale quota deve essere versata distintamente allo Stato contestualmente a quella comunale a cura del contribuente.

BASE IMPONIBILE

Per determinare la base imponibile dei fabbricati iscritti in catasto, occorre moltiplicare la rendita catastale vigente al 1° gennaio dell’anno di imposizione, rivalutata del 5%, per i seguenti moltiplicatori:

  • Cat A, C/2, C/6, C/7 (esclusi A/10): Abitazioni private, magazzini, stabilimenti balneari e tettoie : moltiplicatore 160;
  • Cat. A/10: Uffici e studi privati : moltiplicatore 80;
  • Cat. D: Teatri, grandi strutture sportive, banche, ospedali, alberghi, case di cura private, fabbricati agricoli e tutte le strutture connesse ad attività a fini di lucro : moltiplicatore 60;
  • Cat. C/1: locali adibiti a negozi e botteghe moltiplicatore 55;
  • Cat. B, C/3, C/4, C/5: laboratori artigiani, fabbricati per esercizio sportivo senza fine di lucro, stabilimenti balneari e curativi senza fini di lucro : moltiplicatore 140.

Per le aree fabbricabili la base imponibile è costituita dal valore venale in comune commercio al 1°gennaio dell’anno d’imposizione.

SCHEMA DI CALCOLO

Rendita catastale aumentata del 5% X moltiplicatore / 1000 X aliquota di base

Dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del nucleo familiare del soggetto passivo si detraggono, fino alla concorrenza del suo ammontare, euro 200,00. Tale detrazione si rapporta al periodo dell’anno durante il quale si protrae la destinazione, e si estende alle relative pertinenze per la parte residua. Per gli anni 2012 e 2013, la detrazione per abitazione principale è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età fino a ventisei anni non compiuti, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L’importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l’importo massimo di euro 400.

Per pertinenze dell’abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo .



TERMINI DI VERSAMENTO

L’imposta, solo per l’abitazione principale e pertinenze, può essere versata a scelta del contribuente in 2 o 3 rate .

Abitazione principale e pertinenze in 2 rate

– 1^ rata, pari al 50% dell’imposta dovuta, entro il 18 giugno 2012;
– 2^ rata, in cui si versa l’intero importo dovuto per l’anno 2012, calcolato con le aliquote comunali, al netto dell’acconto versato a giugno, entro 17 dicembre 2012.

Abitazione principale e pertinenze in 3 rate

1^ rata, pari al 33,33% dell’imposta dovuta, entro il 18 giugno 2012;
2^ rata pari al 33,33% dell’imposta dovuta, entro il 16 settembre 2012;
3^ rata, in cui si versa l’intero importo dovuto per l’anno 2012, calcolato con le aliquote comunali, al netto degli acconti versati a giugno e settembre, entro 17 dicembre 2012.

Fabbricati rurali ad uso strumentale

– 1^ rata, pari al 30% dell’imposta dovuta, entro il 18 giugno 2012;
– 2^ rata, in cui si versa l’intero importo dovuto per l’anno 2012, calcolato con le aliquote comunali, al netto dell’acconto versato a giugno, entro 17 dicembre 2012.

Altri immobili

– 1^ rata, pari al 50% dell’imposta dovuta, entro il 18 giugno 2012;
– 2^ rata, in cui si versa l’intero importo dovuto per l’anno 2012, calcolato con le aliquote comunali, al netto dell’acconto versato a giugno, entro 17 dicembre 2012.

MODALITA’ DI VERSAMENTO
Il versamento dell’imposta dovrà essere effettuato esclusivamente con modello F24, indicando il codice catastale del Comune dove sono situati gli immobili ed utilizzando i seguenti codici tributo:

  • Codice 3912: codice riservato all’abitazione principale e relative pertinenze
  • Codice 3913: codice riservato ai fabbricati rurali ad uso strumentale
  • Codice 3914: terreni (il Comune come destinatario)
  • Codice 3915: terreni (lo Stato come destinatario)
  • Codice 3916: aree fabbricabili (il Comune come destinatario)
  • Codice 3917: aree fabbricabili (lo Stato come destinatario)
  • Codice 3918: altri fabbricati (il Comune come destinatario)
  • Codice 3919: altri fabbricati (lo Stato come destinatario)
  • Codice 3923: interessi da accertamento (il Comune come destinatario)
  • Codice 3924: sanzioni da accertamento (il Comune come destinatario)

Non è prevista per l’acconto la possibilità di utilizzare per il pagamento i bollettini postali. Probabilmente si potranno usare per il saldo, ma non è conveniente .

La quota di IMU spettante allo Stato dovrà essere versata contestualmente alla quota comunale.

ARROTONDAMENTI

Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all’euro per difetto se la frazione e’ pari od inferiore a 49 centesimi ovvero per eccesso se e’ superiore a detto importo. Es. € 50,49 deve essere arrotondato a € 50,00 mentre € 50,50 deve essere arrotondato a € 51,00.

PRINCIPALI DIFFERENZE RISPETTO ALL’ICI

L’abitazione principale e relative pertinenze non sono più esenti dall’imposta;
Gli immobili rurali non sono più esenti dall’imposta;
L’abitazione principale è riferita al nucleo familiare. I coniugi non separati legalmente e residenti in abitazioni diverse nel territorio comunale possono applicare le agevolazioni prima casa solo su una abitazione;
Le pertinenze adesso sono al massimo tre, ma al massimo una per ogni categoria catastale C/2,C/6,C/7
Sono cambiati i coefficienti moltiplicatori e quindi è necessario aggiornare il metodo di calcolo
Per il versamento è obbligatorio utilizzare i moduli F24;

Per eventuali agevolazioni di imposta si deve consultare il Regolamento Comunale e la delibera delle aliquote comunali, che potrebbero non essere ancora state pubblicate alla scadenza del versamento dell’acconto IMU.

Per il calcolo dell’IMU si può utilizzare il servizio di Risparmiainrete.it  calcola l’IMU online



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Guida al versamento dell’acconto IMU ultima modifica: 2012-05-16T22:02:34+02:00 da admin-Salvatore

2 thoughts on “Guida al versamento dell’acconto IMU

  1. SVEJAAA FINECOOO!! l’F24 che avete on line presenta ancora la dicitura ICI anziché IMU!!!
    bel rispetto per gli utenti…….

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