Si è diffusa in modo esponenziale la bufala riguardo la richiesta di rimborso dell’IMU 2012 da presentare entro il 28 febbraio 2013.
La cosa più triste è che la notizia è partita ed è stata diffusa da alcune associazioni dei consumatori, che speculano sulla rabbia dei contribuenti verso l’IMU per cercare nuovi associati .
E’ assolutamente infondata la notizia che tutti i cittadini possono presentare domanda per il rimborso dell’IMU 2012 e che questa domanda vada inoltrata entro il 28 febbraio .
Purtroppo tutti si sentono in diritto di diffondere questa notizia, con un copia ed incolla, senza verificare la veridicità di quanto si afferma.
Partiamo dalla scadenza: perchè il 28 febbraio ? Il comma 164 della Legge 296/2006 (finanziaria 2007) prevede che i rimborsi dei tributi non dovuti devono essere richiesti entro 5 anni dal versamento . Perchè questo fantomatico rimborso andrebeb chiesto invece con un termine così breve ? Perchè così la gente non ha tempo per pensare, per informarsi e si butta a presentare domanda di rimborso con le conseguenze che descrivo più avanti. Prosegui la lettura…
E’ un periodo di grande allarme tra i contribuenti per l’avvicinarsi minaccioso della nuova tassa sugli immobili.
L’ IMU nasce nebulosa e poco chiara e con il tempo sono riusciti anche a renderla complicata.
Può essere utile quindi una guida per il pagamento dell’acconto IMU, tenendo presente che poi a dicembre, in occasione del pagamento del saldo 2012, dovremo verificare cosa è cambiato, visto che l’impostazione di questa tassa non è ancora definitiva e che dobbiamo ancora scoprire le aliquote comunali .
CHI DEVE PAGARE
L’imposta municipale propria (I.M.U.) è dovuta per i fabbricati ed aree fabbricabili dai proprietari ovvero dai titolari dei diritti reali di usufrutto, uso o abitazione, enfiteusi e superficie, dai locatari di contratti di leasing di beni immobili, dai concessionari di aree demaniali.
ALIQUOTE DI BASE PER L’ACCONTO IMU 2012
Per l’anno 2012 la normativa prevede che il versamento dell’acconto di giugno dovrà essere calcolato con le aliquote base previste dalla normativa nazionale IMU, per poi effettuare il conguaglio a dicembre 2012 sulla base delle aliquote deliberate dal Comune dove sono situati gli immobili.
Aliquote base:
- Abitazione principale e relative pertinenze: 4 per mille
- Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9, c. 3-bis, del D.L. 557/93: 2 per mille
- Altri fabbricati: 7,6 per mille (di cui 3,8 per mille allo Stato)
- Aree fabbricabili: 7,6 per mille (di cui 3,8 per mille allo Stato)
E’ riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell’importo calcolato applicando l’aliquota di base a tutti gli immobili, quindi 0,38%, ad eccezione dell’abitazione principale e delle relative pertinenze nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale. Tale quota deve essere versata distintamente allo Stato contestualmente a quella comunale a cura del contribuente. Prosegui la lettura…