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	<title>Clienti Esperti Blog</title>
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	<description>Multiforum di aiuto reciproco</description>
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		<title>Le guide alla tutela consumatori energia e gas</title>
		<link>http://www.clientiesperti.it/blog/2013/04/23/le-guide-alla-tutela-consumatori-energia-e-gas/</link>
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		<pubDate>Tue, 23 Apr 2013 16:56:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin-salvatore</dc:creator>
				<category><![CDATA[articoli di approfondimento]]></category>
		<category><![CDATA[enel]]></category>
		<category><![CDATA[energia elettrica]]></category>
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		<description><![CDATA[In seguito alle liberalizzazioni introdotte dall’Unione europea in Italia, tutti i consumatori hanno adesso il di scegliere liberamente il fornitore di energia per la propria casa od azienda. Da destinatari passivi di un servizio in monopolio, i cittadini sono diventanti protagonisti attivi sul mercato: hanno il potere di cambiare fornitore se individuano opportunità di risparmio o [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="aligncenter size-full wp-image-736" alt="guida dell'autorita garante per l'energia" src="http://www.clientiesperti.it/blog/wp-content/uploads/2013/04/atlante-energia.jpg" width="334" height="304" /><br />
In seguito alle liberalizzazioni introdotte dall’Unione europea in Italia, tutti i consumatori hanno adesso il di scegliere liberamente il fornitore di energia per la propria casa od azienda.</p>
<p style="text-align: justify;">Da destinatari passivi di un servizio in monopolio, i cittadini sono diventanti protagonisti attivi sul mercato: hanno il potere di cambiare fornitore se individuano opportunità di risparmio o condizioni migliori di servizio.</p>
<p style="text-align: justify;">Con la liberalizzazione, le aziende che producono o vendono energia elettrica e gas naturale sono in concorrenza tra loro e cercano continuamente nuovi clienti, che spesso contattati telefonicamente non sono ben consapevoli di cosa sia il mercato libero dell&#8217;energia.</p>
<p style="text-align: justify;">Affinché il consumatore possa sfruttare al meglio le opportunità che si presentano è necessario invece che abbia conoscienza della materia attraverso un’informazione completa e trasparente, per garantirgli la piena consapevolezza delle tutele previste dalla legge e la possibilità di orientarsi facilmente tra le varie offerte.<span id="more-735"></span></p>
<p style="text-align: justify;">A fronte di queste necessità, l’Autorità per l&#8217;Energia Elettrica e il Gas  ha predisposto lo Sportello per il consumatore di energia, un servizio dotato di una task force di esperti per rispondere a domande, dare informazioni, ricevere segnalazioni o reclami al <strong>numero verde 800.166.654.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Inoltre la stessa Autorità pubblica l&#8217; <a title="scarica gratuitamente il PDF" href="http://energiadirittiavivavoce.it/images/pdf/atlante_consumatore.pdf" target="_blank">Atlante dei Diritti del Consumatore di Energia elettrica e Gas</a>, una guida completa sul mercato dell&#8217;energia e la tutela dei consumatori.</p>
<p style="text-align: justify;">96 pagine che contemplano tutta la materia, suddivise tra energia elettrica e gas.</p>
<p style="text-align: justify;">Le stesse informazioni si trovano anche tra le faq del sito <a href="http://www.energiadirittiavivavoce.it/">http://www.energiadirittiavivavoce.it</a>, vetrina di varie associazioni di consumatori per la tutela dei consumatori ed utenti del servizio energetico italiano.</p>
<p style="text-align: justify;">Tra le faq, anche qui  divise tra energia elettrica e gas, troviamo risposte alle domande più semplici e banali, ma anche ad aspetti tecnici e normativi, e informazioni per eventuali reclami verso le aziende fornitrici che non rispettano pienamente la loro carta dei servizi.</p>
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</script></center></p>
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		</item>
		<item>
		<title>Tariffe Per Sempre  sono credibili ?</title>
		<link>http://www.clientiesperti.it/blog/2013/03/27/tariffe-per-sempre-sono-credibili/</link>
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		<pubDate>Wed, 27 Mar 2013 22:08:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin-salvatore</dc:creator>
				<category><![CDATA[articoli di approfondimento]]></category>
		<category><![CDATA[per sempre]]></category>
		<category><![CDATA[TeleTu]]></category>
		<category><![CDATA[Vodafone]]></category>

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		<description><![CDATA[La nuova promozione teletu per ADSL e telefonia fissa promette un prezzo fisso di € 24,90 al mese per sempre ! &#8220;Per sempre&#8221; non può essere frainteso.  Anche provando a rigirare il lessico, ad interpretarlo, a vedere il significato dalla parte del venditore non riesco a trovare altro significato che eternamente, per tutta la vita, per [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="www.risparmiainrete.it/sponsor/zteletu.php"><img class="alignleft size-full wp-image-723" alt="teletu per sempre" src="http://www.clientiesperti.it/blog/wp-content/uploads/2013/03/logo-teletu.gif" width="284" height="101" /></a>La nuova promozione <strong>teletu </strong>per ADSL e telefonia fissa promette un prezzo fisso di € 24,90 al mese<strong> per sempre</strong> !</p>
<p style="text-align: justify;">&#8220;Per sempre&#8221; non può essere frainteso.  Anche provando a rigirare il lessico, ad interpretarlo, a vedere il significato dalla parte del venditore non riesco a trovare altro significato che<em> eternamente, per tutta la vita, per l’eternità, perennemente, perpetuamente, fino alla morte, in ogni tempo, senza sosta, senza interruzione, senza fine, senza eccezione, ininterrottamente, continuativamente, costantemente, incessantemente .</em></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Per sempre è una promessa difficile da mantenere</strong>, in ogni situazione.</p>
<p style="text-align: justify;">Eppure anche la pubblicità televisiva con Zingaretti e Fra&#8217; Braccino è molto chiara su questo punto: <a href="www.risparmiainrete.it/sponsor/zteletu.php">24,90 euro al mese per sempre</a>, pure fra 3000 anni, 4000, 5000 anni .<span id="more-722"></span></p>
<p><object width="500" height="281" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/QggGW52Ajso?hl=it_IT&amp;version=3&amp;rel=0" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed width="500" height="281" type="application/x-shockwave-flash" src="http://www.youtube.com/v/QggGW52Ajso?hl=it_IT&amp;version=3&amp;rel=0" allowFullScreen="true" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" /></object></p>
<p style="text-align: justify;">Eppure personalmente mi sembra troppo strano che si possa promettere una tariffa per sempre .</p>
<p style="text-align: justify;">Possibile che tra 10 anni, quando i 24,90 euro attuali varranno 15 euro, o tra 20 anni quando con 24,90 euro sarà il prezzo di una rivista  io, abbonandomi oggi, continuerò a pagare la stessa cifra ?</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="www.risparmiainrete.it/sponsor/zteletu.php">TeleTu</a> dice chiaramente che è così, ed anche Vodafone nella sua <a title="Illimitatamente Elio" href="http://www.bastalaparola.it/2013/02/23/illimitatamente-elio/" target="_blank">pubblicità di Vodafone Unlimited</a>; d&#8217;altra parte <a href="http://it.wikipedia.org/wiki/TeleTu" target="_blank">Vodafone è la proprietaria di TeleTu</a> e non potrebbe essere diversamente .</p>
<p style="text-align: justify;">Comunque sarò malfidato, ma mi sono andato al leggere il <a title="contratto telefonia teletu" href="http://www.teletu.it/teletu/pdf/Condizioni_ULL_WLR_1012.pdf" target="_blank">contratto di TeleTu</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">I contratti sono sempre difficili da leggere, ma io non ho trovato <strong>da nessuna parte scritto che la tariffa mensile non può subire variazioni</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;art. 10 è quello che definisce i corrispettivi da pagare:</p>
<blockquote><p>10. CORRISPETTIVI &#8211; FATTURAZIONE &#8211; PAGAMENTI<br />
10.1 A fronte della prestazione dei Servizi, nonché in considerazione delle opzioni selezionate dal Cliente circa il Piano Tariffario e la Durata, il Cliente si impegna a corrispondere all’Azienda gli importi dovuti in base ai listini ed alle condizioni, <strong>di volta in volta in vigore</strong>, riportate nel Sito Istituzionale e/o nel materiale informativo specifico inviato al Cliente, con riferimento al Piano Tariffario e/o alla Durata prescelti dal Cliente</p></blockquote>
<p style="text-align: justify;">Il Cliente è quindi tenuto a pagare secondo i listini in vigore. Non trovo nel contratto delle eccezioni, nè riferimenti a questa particolare promozione. Questo è l&#8217;unico articolo che parla del corrispettivo da pagare.</p>
<p style="text-align: justify;">Ho quindi <strong>contattato Teletu</strong> per farmi spiegare cosa intendono con &#8216;per sempre&#8217; e dove sta scritto nel contratto:</p>
<blockquote><p> Vorrei chiarimenti riguardo la vostra offerta &#8217;24,90 euro al mese PER SEMPRE&#8217; . Per sempre è difficilmente credibile nonostante quanto dite in pubblicità . Come devo intendere quel -per sempre &#8211; veramente tra 10 anni continuerei a pagare la stessa cifra, anche con l&#8217;inflazione galoppante ed il costo della vita cambiato ? Nel contratto non ho trovato nulla che dica che il prezzo è bloccato per sempre</p></blockquote>
<p>La risposta di <a href="www.risparmiainrete.it/sponsor/zteletu.php">Teletu</a> è stata rapida, ma inutile:</p>
<blockquote><p>abbiamo ricevuto la Sua richiesta ma non ci ha fornito gli elementi anagrafici necessari (numero telefonico, ecc) per gestire la pratica.<br />
Le chiediamo cortesemente di inviarci una nuova mail con la richiesta e i dati indispensabili.</p></blockquote>
<p>Ho scritto nuovamente a <a href="www.risparmiainrete.it/sponsor/zteletu.php">Teletu</a> spiegando che l&#8217;informazione è di carattere generale e che non è riferita alla mia linea, ma in generale. Chiedevo informazioni sul contratto che vale per tutti. Teletu mi ha risposto con la stessa identica email.</p>
<p>Purtroppo quindi non ho potuto avere rassicurazioni dalla compagnia telefonica, se non che non leggono con attenzione le email che ricevono e rispondono automaticamente.</p>
<p>Il mio consiglio quindi per chi volesse approfittare di questa vantaggiosa promozione è quella di <strong>stamparsi ogni pagina del sito ufficiale dove è scritto -per sempre-</strong> ed anche di salvarsi il filmato pubblicitario .</p>
<p><center><br />
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<p>// ]]&gt;</script></center></p>
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		<item>
		<title>Le domande che vorrei fare a Fastweb</title>
		<link>http://www.clientiesperti.it/blog/2013/03/06/le-domande-che-vorrei-fare-a-fastweb/</link>
		<comments>http://www.clientiesperti.it/blog/2013/03/06/le-domande-che-vorrei-fare-a-fastweb/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Mar 2013 16:40:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin-salvatore</dc:creator>
				<category><![CDATA[articoli di approfondimento]]></category>
		<category><![CDATA[ADSL]]></category>
		<category><![CDATA[Fastweb]]></category>
		<category><![CDATA[sky]]></category>
		<category><![CDATA[telefonia]]></category>

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		<description><![CDATA[Sono molto tentato dall&#8217;accettare la promozione homepack di Sky e Fastweb, che prevede per i clienti Sky di passare per la telefonia a Fastweb con un canone mensile per il primo anno di 15 euro al mese, 35 euro per il secondo anno, che comprende telefonate nazionali, adsl, 1 ora di chiamate ai cellulari e [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Sono molto tentato dall&#8217;accettare la promozione homepack di <a title="l'unica pay tv per me" href="http://ad.zanox.com/ppc/?24153263C1802523070T" target="_blank" rel="nofollow">Sky</a> e Fastweb, che prevede per i clienti Sky di passare per la telefonia a Fastweb con un canone mensile per il primo anno di<strong> 15 euro al mese</strong>, 35 euro per il secondo anno, che comprende telefonate nazionali, adsl, 1 ora di chiamate ai cellulari e una chiavetta SIM per la navigazione mobile fino ad 1 GB al mese .</p>
<table>
<tbody>
<tr>
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<td>
<h1 style="text-align: center;"><span style="font-size: 2em; line-height: 19px;">+</span></h1>
</td>
<td><!-- INIZIO del codice HTML di zanox-affiliato --><br />
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<a href="http://ad.zanox.com/ppc/?24153261C1662582997T" target="_blank" rel="nofollow"><img alt="01. Logo" src="http://ad.zanox.com/ppv/?24153261C1662582997" width="120" height="60" align="bottom" border="0" hspace="1" /></a><br />
<!-- FINE del codice HTML fi zanox affiliato --></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p style="text-align: justify;">Eccezionale, per me significherebbe <strong>risparmiare almeno 60 euro al mese</strong> ed avere in più la sim mobile che adesso non ho .</p>
<p style="text-align: justify;">Però ho molti dubbi e su internet si leggono tante brutte storie sul passaggio da <a title="alice 7 mega" href="http://ad.zanox.com/ppc/?24153290C652385196T" target="_blank" rel="nofollow">Telecom</a> a <a title="fastweb" href="http://ad.zanox.com/ppc/?24153261C1662582997T" target="_blank" rel="nofollow">Fastweb</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Perciò per avere quella spinterella che mi convincerebbe vorrei fare delle domande a Fastweb ed avere risposte certe. Peccato che gli operatori dei call center che chiamano non sono nè informati nè attendibili e richiedendo la richiamata dal sito Fastweb non vengo contattato.<span id="more-708"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Le domande sono queste:</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>INSTALLAZIONE</strong></p>
<p style="text-align: justify;">- tra i requisiti per aderire c&#8217;è scritto che bisogna essere sotto rete Fastweb. Si intende che bisogna essere raggiunti dalla fibra ottica o basta risiedere nelle zone in cui Fastweb è in WholeSale ?   Leggendo gli ulteriori requisiti sembrerebbe basti Wholesale, ma non è chiaro.</p>
<p style="text-align: justify;">- quanto  tempo si rimane senza linea ?</p>
<p style="text-align: justify;">- il distacco da Telecom e l&#8217;allaccio di Fastweb sono contemporanei ?</p>
<p style="text-align: justify;">- esistono dei servizi telefonici che non posso utilizzare con Fastweb ?</p>
<p style="text-align: justify;">- Come sono tutelato per inattesi distacci prolungati della linea ?</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>BANDA LARGA</strong></p>
<p style="text-align: justify;">- per il wholesale quale è la velocità dichiarata per l&#8217;ADSL ?</p>
<p style="text-align: justify;">- quale è la velocità minima garantita ?</p>
<p style="text-align: justify;">- possiedo <a title="Alice telecom" href="http://ad.zanox.com/ppc/?24153290C652385196T" target="_blank" rel="nofollow">ALICE 7 Mega</a>, funziona benissimo, ho la certificazione che navigo a banda piena sia in download che in upload. Visto che sarò collegato alla stessa centralina, posso supporre che <a href="http://ad.zanox.com/ppc/?24153261C1662582997T" target="_blank" rel="nofollow">fastweb</a> funzionerà altrettanto bene ?</p>
<p style="text-align: justify;">- avrò un ip statico o dinamico ?</p>
<p style="text-align: justify;">- posso continuare ad usare il mio router ?</p>
<p style="text-align: justify;">- per la SIM come faccio a sapere se nel mio c&#8217;è rete ? come faccio a sapere se sono sotto rete 3G o UMTS ?</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>TELEFONIA</strong></p>
<p style="text-align: justify;">- le telefonate alla rete urbana è incluso sia il traffico che lo scatto alla risposta ?</p>
<p style="text-align: justify;">- consumati i 60 minuti di telefonate ai mobili, quanto costano le ulteriori chiamate ?</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>ASSISTENZA</strong></p>
<p style="text-align: justify;">- Come si contatta l&#8217;assistenza in caso di problemi ?</p>
<p style="text-align: justify;">- Chi interviene in caso di guasti ? da dove ? in che tempi ?</p>
<p style="text-align: justify;">- utilizzate numeri verdi, chat, email per l&#8217;assistenza ?</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>RECESSO</strong></p>
<p style="text-align: justify;">- Se dopo pochi mesi mi devo trasferire in un altra casa, quanto costa il trasloco della linea ?</p>
<p style="text-align: justify;">- E&#8217; interamente coperto il mio comune ? come faccio a saperlo ?</p>
<p style="text-align: justify;">- Cosa succede se nella nuova casa non c&#8217;è la copertura <a href="http://ad.zanox.com/ppc/?24153261C1662582997T" target="_blank" rel="nofollow">Fastweb </a>?</p>
<p style="text-align: justify;">- Il contratto prevede un obbligo per due anni ? Quali sono le penali per recedere anticipatamente ?</p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: justify;">La risposta ad alcune di queste domande penso di saperla, ma preferisco sentirmela dire da un operatore Fastweb, anche per misurare il suo grado competenza sul resto delle domande.</p>
<p style="text-align: justify;">Mi piacerebbe avere tutte queste risposte, e per alcume mi piacerebbe avere una risposta scritta .</p>
<p style="text-align: justify;"> L&#8217;offerta HompePack Sky+Fastweb è eccezionale per economicità e tecnologia, ma adesso con <a title="alice 7 mega" href="http://ad.zanox.com/ppc/?24153290C652385196T" target="_blank" rel="nofollow">Telecom</a> mi trovo benissimo e non vorrei dovermi pentire di averla lasciata.  Anche perchè poi tornare in Telecom costa parecchio.</p>
<p>&nbsp;</p>
<table width="450" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" align="center">
<tbody>
<tr>
<td colspan="2" height="74"><img alt="" src="http://www.sky.paneaserver.net/FY13_DemHTML/Gennaio/7_11/Affiliation/header.png" width="450" height="74" border="0" /></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2" bgcolor="#f0f0f0" height="21"><!-- --></td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" width="214" height="238"><img alt="" src="http://www.sky.paneaserver.net/FY13_DemHTML/Gennaio/7_11/Affiliation/visual-1.jpg" width="214" height="238" border="0" /></td>
<td style="font-family: Arial, Helvetica, Verdana, sans-serif; font-size: 18px; line-height: 26px; color: #096eb1; text-align: center;" valign="middle" bgcolor="#f0f0f0" width="236" height="238"><strong style="font-size: 21px;">Passa a</strong>Internet superveloce</p>
<p><span style="color: #000;">+</span></p>
<p>Chiamate illimitate</p>
<p>verso la rete fissa</p>
<p><span style="color: #000;">+</span></p>
<p>La grande Sky TV</td>
</tr>
<tr>
<td style="font-family: Arial, Helvetica, Verdana, sans-serif; font-size: 18px; line-height: 26px; color: #096eb1; text-align: center;" colspan="2" bgcolor="#f0f0f0" height="68">A soli <strong style="font-size: 28px;">29€</strong> al mese per i primi 12 mesi.Attivazione <strong>INCLUSA</strong>.</td>
</tr>
<tr>
<td style="font-family: Arial, Helvetica, Verdana, sans-serif; font-size: 18px; line-height: 26px; color: #096eb1; text-align: center;" colspan="2" align="center" bgcolor="#f0f0f0" height="60"><a title="Aderisci all'offerta" href="http://ad.zanox.com/ppc/?24153300C1750326357&amp;ULP=http://bs.serving-sys.com/BurstingPipe/adServer.bs?cn=tf&amp;c=20&amp;mc=click&amp;pli=4725987&amp;PluID=0&amp;ord=[timestamp]" target="_blank" rel="nofollow"><img title="Aderisci all'offerta" alt="Aderisci all'offerta" src="http://www.sky.paneaserver.net/FY13_DemHTML/Gennaio/7_11/Affiliation/cta-prospect.jpg" width="215" height="52" border="0" /></a></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2" align="center" bgcolor="#f0f0f0" height="12"><img alt="" src="http://www.sky.paneaserver.net/FY13_DemHTML/Gennaio/7_11/Affiliation/divisor.jpg" width="450" height="12" border="0" /></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2" align="center" bgcolor="#f0f0f0">
<table width="450" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tbody>
<tr>
<td width="16" height="49"><!-- --></td>
<td style="font-family: Arial, Helvetica, Verdana, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 14px; color: #333333;" valign="top" width="297" height="49">Vuoi rimanere informato sui programmie sulle offerte Sky?</td>
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</tr>
</tbody>
</table>
</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2" align="center" bgcolor="#cccccc" height="2"><!-- --></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2" align="center" bgcolor="#eaf2f4" height="12"><!-- --></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2" align="center" bgcolor="#eaf2f4">
<table width="450" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tbody>
<tr>
<td width="16" height="49"><!-- --></td>
<td style="font-family: Arial, Helvetica, Verdana, sans-serif; font-size: 16px; line-height: 16px; color: #333333;" valign="top" width="297" height="49"><strong>Sei già cliente Sky?</strong><span style="font-size: 14px;">Scopri online l&#8217;offerta più adatta a te.</span></td>
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		<title>Bufala rimborso IMU entro il 28 febbraio &#8211; attenzione ai controlli</title>
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		<pubDate>Sun, 17 Feb 2013 09:58:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin-salvatore</dc:creator>
				<category><![CDATA[articoli di approfondimento]]></category>
		<category><![CDATA[associazioni consumatori]]></category>
		<category><![CDATA[IMU]]></category>
		<category><![CDATA[rimborso]]></category>

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		<description><![CDATA[Si è diffusa in modo esponenziale la bufala riguardo la richiesta di  rimborso dell&#8217;IMU 2012 da presentare entro il 28 febbraio 2013. La cosa più triste è che la notizia è partita ed è stata diffusa da alcune associazioni dei consumatori, che speculano sulla rabbia dei contribuenti verso l&#8217;IMU per cercare nuovi associati . E&#8217; [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="aligncenter size-full wp-image-699" alt="tutti cascano nella bufala del rimborso IMU" src="http://www.clientiesperti.it/blog/wp-content/uploads/2013/02/bufala-rimborso-IMU.jpg" width="515" height="557" />Si è diffusa in modo esponenziale la <strong>bufala</strong> riguardo la richiesta di  rimborso dell&#8217;IMU 2012 da presentare entro il 28 febbraio 2013.</p>
<p style="text-align: justify;">La cosa più triste è che la notizia è partita ed è stata diffusa da alcune associazioni dei consumatori, che speculano sulla rabbia dei contribuenti verso l&#8217;IMU per cercare nuovi associati .</p>
<p style="text-align: justify;">E&#8217; <strong>assolutamente infondata</strong> la notizia che tutti i cittadini possono presentare domanda per il rimborso dell&#8217;IMU 2012 e che questa domanda vada inoltrata entro il 28 febbraio .</p>
<p style="text-align: justify;">Purtroppo tutti si sentono in diritto di diffondere questa notizia, con un copia ed incolla, senza verificare la veridicità di quanto si afferma.</p>
<p style="text-align: justify;">Partiamo dalla scadenza: perchè il 28 febbraio ?  Il comma 164 della Legge 296/2006 (finanziaria 2007) prevede che <strong>i rimborsi dei tributi non dovuti devono essere richiesti entro 5 anni dal versamento</strong> .  Perchè questo fantomatico rimborso andrebeb chiesto invece con un termine così breve ? Perchè così la gente non ha tempo per pensare, per informarsi e si butta a presentare domanda di rimborso con le conseguenze che descrivo più avanti.<span id="more-692"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Vediamo la <strong>motivazione</strong>: la comunità europea ha espresso dubbi sulla legittimità dell&#8217;imposta.  In realtà la comunità europea ha detto non che l&#8217;IMU è illegittima, ma che è iniqua non essendo progressiva.</p>
<p style="text-align: justify;">In ogni caso un commento negativo della comunità europea può avere conseguenze solo politiche, smuovere un dibattito e invitare a rivedere i termini, ma non significa assolutamente che automaticamente l&#8217;Italia debba rivedere le sue norme. Siamo ancora uno Stato Sovrano.</p>
<p style="text-align: justify;">Basta guardare i molti altri casi in cui la comunità europea ha dichiarato realmente illegittime le nostre norme, e nulla è stato fatto, come per il caso delle frequenze illegittimamente assegnate a Rete4 che continua a trasmettere indisturbato sul digitale terrestre.</p>
<p style="text-align: justify;">Le associazioni dei consumatori indicherebbero un importo minimo per il rimborso di 12 euro.  In realtà l&#8217;<strong>importo minimo</strong> del rimborso è stabilito dai regolamenti comunali e solo dove il Comune non ha regolamentato questo aspetto allora è in vigore la norma statale che prevede un minimo di 12 euro. Quindi ci sono comuni che hanno regolamentato un rimborso minimo di 3 euro ed altri di 25 euro, per esempio.  La semplificazione a 12 euro è un&#8217;inesattezza che se la notizia fosse vera porterebbe comunque in errore molti contribuenti.  Un&#8217;associazione dei consumatori che si rispetta non farebbe un errore simile e questo deve portare a dubitare dell&#8217;intero costrutto.</p>
<p style="text-align: justify;">I <strong>moduli</strong> che diffondono le associazioni poi sono di carattere generale. Sono moduli per la richiesta di rimborso IMU generici, non riportano già compilato il caso specifico, come invece sarebbe auspicabile se davvero l&#8217;intera popolazione italiana dovesse fare richiesta di rimborso . Ma evidentemente <strong>nessuno si è sentito di mettere nero su bianco sulla propria carta intestata</strong> questa assurda motivazione di rimborso IMU.</p>
<p style="text-align: justify;">Posso affermare con sicurezza (17 anni di attività professionale) che tutte le richieste di rimborso IMU motivate dalla incostituzionalità dell&#8217;imposta IMU saranno rigettate dagli enti comunali .</p>
<p style="text-align: justify;">La presentazione dell&#8217;immotivata istanza di rimborso avrà queste conseguenze:</p>
<p style="text-align: justify;">- <strong>perdita di tempo</strong> da parte del contribuente per la compilazione e consegna dell&#8217;istanza di rimborso ed eventualmente dei costi della raccomandata se l&#8217;istanza non venisse presentata a mano.</p>
<p style="text-align: justify;">- <strong>spesa inutile</strong>.  Il successivo ricorso alla commissione tributaria consigliato dalle associazioni dei consumatori è in bollo e per importi superiori a euro 2.582,28 deve essere presentato da un professionista abilitato, che si farà pagare anche se poi l&#8217;istanza sarà rigettata.</p>
<p style="text-align: justify;">- <strong>lavoro superfluo</strong> per l&#8217;amministrazione pubblica che è costretta a registrare le istanze ed a rispondere negativamente</p>
<p style="text-align: justify;">- <strong>possibilità di controlli fiscali.</strong> L&#8217;ente comunale che riceve l&#8217;istanza di rimborso deve registrarla nella posizione contributiva del contribuente. In questo modo l&#8217;impiegato dell&#8217;ufficio tributi accede alla scheda personale del contribuente ed è tenuto, nella valutazione dell&#8217;istanza di rimborso, ad esaminare la situazione contributiva. Potrebbe quindi accadere che sia verificato un insufficiente od omesso versamento dell&#8217;ICI per gli anni precedenti e che la richiesta di rimborso IMU la porti alla luce. Il contribuente richiede un infondato rimborso dell&#8217;IMU ed ottiene un reale atto di  accertamento dell&#8217;ICI .</p>
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		<title>Esperienza con l&#8217;assistenza Amazon</title>
		<link>http://www.clientiesperti.it/blog/2013/02/09/esperienza-con-lassistenza-amazon/</link>
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		<pubDate>Sat, 09 Feb 2013 15:14:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin-salvatore</dc:creator>
				<category><![CDATA[articoli di approfondimento]]></category>
		<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>
		<category><![CDATA[amazon]]></category>
		<category><![CDATA[assistenza]]></category>
		<category><![CDATA[garanzia]]></category>
		<category><![CDATA[kindle]]></category>
		<category><![CDATA[sostituzione]]></category>

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		<description><![CDATA[Amazon è uno dei grandi marchi della rete, uno di quei nomi che conosci anche se non hai mai visitato il sito. Amazon è un grande ecommerce, a livello mondiale, arrivato in Italia solo da un paio d&#8217;anni e che si è subito imposto all&#8217;attenzione dei clienti e della concorrenza. Non poteva essere altrimenti, visto [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong><img class="alignleft size-full wp-image-686" alt="assistenza kindle" src="http://www.clientiesperti.it/blog/wp-content/uploads/2013/02/assistenza_kindle.png" width="210" height="50" />Amazon</strong> è uno dei grandi marchi della rete, uno di quei nomi che conosci anche se non hai mai visitato il sito.</p>
<p style="text-align: justify;">Amazon è un grande ecommerce, a livello mondiale, arrivato in Italia solo da un paio d&#8217;anni e che si è subito imposto all&#8217;attenzione dei clienti e della concorrenza. Non poteva essere altrimenti, visto che i clienti italiani già affrontavano le difficoltà della lingua inglese, del cambio con il dollaro e dei problemi di dogana per acquistare sul sito statunitense molti anni prima che il colosso dei libri e dell&#8217;elettronica sbarcasse in Italia.</p>
<p style="text-align: justify;">Amazon vende tutto, ma è famosa in modo particolare per una cosa che puoi comprare solo su Amazon: l&#8217;<strong>ebook reader Kindle</strong> .</p>
<p style="text-align: justify;">Anche se ora il Kindle esiste in versioni più moderne (touch e a colori) gli amanti degli ebook come me restano affezionati al buon vecchio classico kindle in toni di grigio e non sono motivi affettivi.  Questo ebook reader continua ad essere il miglior modo di leggere su supporto digitale ed è pratico e funzionale.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Kindle non si guasta mai. Quasi mai. A me si è guastato, ma non è stato un grosso problema, grazie all&#8217;efficiente e disponibile <strong>assistenza amazon</strong>.<span id="more-680"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Mezz&#8217;ora prima funzionava. Dopo mezz&#8217;ora di standby premo il pulsante di accensione e lo schermo si attiva solo per una piccola porzione nella parte superiore, mentre sul resto dello schermo rimane l’immagine di uno dei bellissimi screensaver.</p>
<p style="text-align: justify;">Ho provato a spengere e riaccendere, a manovrare i pochi tasti disponibili, a fare un hard reset secondo le istruzioni trovate in internet, ma non si risolve e lo schermo del Kindle rimane per metà inutilizzabile. Anzi con il passare dei tentativi la porzione di testo leggibile è anche diminuita.</p>
<p style="text-align: justify;">Il primo necessario contatto con l&#8217;assistenza di amazon è stato via email con una richiesta di aiuto dal sito amazon.it, sezione assistenza, descrivendo il problema.</p>
<p style="text-align: justify;">La risposta è stata veloce anche se non risolutiva: per meglio risolvere il mio problema era meglio un contatto telefonico. Secondo istruzioni dallo stesso sito amazon.it cliccare su contatti e richiedere il contatto telefonico inserendo il proprio numero.</p>
<p style="text-align: justify;">Già pensavo ad interminabili attese, a personale non tecnico che mi avrebbe fatto un sacco di domande generiche ed inutili, a discussioni sulla vigenza della garanzia.</p>
<p style="text-align: justify;">Invece nulla di tutto ciò. <strong>L’assistenza Amazon è stata veloce, chiara, perfetta, risolutiva.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Non appena inserito il mio numero di telefono sul sito e <span style="text-decoration: underline;"><strong>cliccato su contatta, ha suonato immediatamente il telefono</strong></span>.</p>
<p style="text-align: justify;">Seguendo la procedura web e richiedendo la chiamata dal mio account amazon, l’assistente con cui parlo è già informato delle caratteristiche del mio Kindle e delle mie informazioni personali (data di acquisto, validità della garanzia, indirizzo …)</p>
<p style="text-align: justify;">Ho risposto ed una gentilissima ragazza mi ha chiesto di rispiegargli il problema, mi ha invitato a rifare con lei la procedura di hard reset e visto che il Kindle non è ripartito mi ha proposto<strong> la sostituzione in garanzia.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Pochi minuti per confermare anche l’indirizzo e le modalità.</p>
<p style="text-align: justify;">Amazon si fida dei suoi clienti (anche perchè ha il mio numero di carta di credito) e prima spedisce il nuovo reader e dopo, con calma ed entro trenta giorni, restituisco quello guasto.</p>
<p style="text-align: justify;">L’assistenza è stata contattata lunedi mattina e mercoledì all’ora di pranzo il corriere mi ha recapitato il nuovo Kindle.</p>
<p style="text-align: justify;">E’ arrivato nella sua confezione originale, con il cavo usb, come se fosse un normale nuovo acquisto.</p>
<p style="text-align: justify;">Le istruzioni per la restituzione del vecchio mi erano arrivate via email con un link ad un documento personalizzato per la spedizione.</p>
<p style="text-align: justify;">Ho stampato una etichetta di reso da incollare sul pacco con cui ho restituito il kindle guasto attraverso il servizio postale. <strong>Le spese di spedizione sono a carico di amazon. </strong>Infatti ho stampato un tagliando di raccomandata 1 Reverse precompilato in 3 copie.</p>
<p style="text-align: justify;">Una copia l’ho usata come indirizzo incollandola sul pacchetto da spedire, una copia viene trattenuta dall’ufficio postale e la terza mi è stata riconsegnata come ricevuta della spedizione. Non ho dovuto pagare nulla.</p>
<p style="text-align: justify;">Tre giorni dopo la spedizione ho ricevuto una email dal servizio resi di amazon con la conferma che il kindle guasto era stato restituito e correttamente pervenuto.</p>
<p style="text-align: justify;">Una prassi di restituzione molto valida, esente da spese e anche da qualsivoglia contestazione in cui sono state ridotte al minimo le scocciature per il cliente.</p>
<p style="text-align: justify;">Un modo molto ampio di intendere il <strong>diritto alla garanzia</strong>, da cui moltei altri ecommerce avrebbero da imparare.</p>
<p><center><br />
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<p>// ]]&gt;</script></center></p>
<p style="text-align: justify;">(nota: questo articolo è il sunto di due miei precedenti articoli scritti su <strong>www.chiscrive.eu</strong>, il blog dove recensisco tutti i libri che leggo, anche in formato cartaceo: <a title="blog per lettori cartacei e digitali" href="http://www.chiscrive.eu/amazon-kindle-guasto-parte-prima/" target="_blank">Amazon Kindle guasto – parte prima</a>   e <a title="Romanzi, racconti di scrittori italiani ed internazionali" href="http://www.chiscrive.eu/amazon-kindle-guasto-parte-seconda-sostituzione/" target="_blank">Amazon Kindle guasto – parte seconda – sostituzione</a> )</p>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>I costi di disattivazione mascherati delle compagnie telefoniche</title>
		<link>http://www.clientiesperti.it/blog/2013/01/17/i-costi-di-disattivazione-mascherati-delle-compagnie-telefoniche/</link>
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		<pubDate>Thu, 17 Jan 2013 20:42:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin-salvatore</dc:creator>
				<category><![CDATA[articoli di approfondimento]]></category>
		<category><![CDATA[altroconsumo]]></category>
		<category><![CDATA[telefonia]]></category>

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		<description><![CDATA[Quando abbiamo analizzato il decreto Bersani abbiamo segnalato come questa ottima tutela per i consumatori avesse una piccola pecca quando non chiarisce meglio quali sono i costi di disattivazione giustificati. In base alla Legge 2 aprile 2007, n. 40, che ha convertito il decreto Bersani bis (decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7) art. 3 comma 1 i contratti per [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Quando abbiamo analizzato il <a title="Il recesso con il decreto Bersani (bis)" href="http://www.clientiesperti.it/blog/2011/08/17/il-recesso-con-il-decreto-bersani-bis/">decreto Bersani</a> abbiamo segnalato come questa ottima tutela per i consumatori avesse una piccola pecca quando non chiarisce meglio quali sono i costi di disattivazione giustificati.</p>
<p style="text-align: justify;">In base alla Legge 2 aprile 2007, n. 40, che ha convertito il <strong>decreto Bersani bis </strong>(decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7) art. 3 comma 1 i<strong> contratti per adesione</strong> stipulati con operatori di telefonia e di reti televisive e di comunicazione elettronica, indipendentemente dalla tecnologia utilizzata, devono prevedere la facolta’ del contraente di recedere dal contratto o di trasferire le utenze<em> </em>presso altro operatore senza vincoli temporali o ritardi non giustificati e <strong>senza spese non giustificate da costi dell’operatore</strong> e non possono imporre un obbligo di preavviso superiore a trenta giorni.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>senza spese non giustificate da costi dell’operatore</strong>. Questo significa che per il recesso ci possono essere (ed in genere ci sono) delle spese giustificate. Quindi il recesso non è gratis, ma ha dei costi, anche se minimi. Ma a quanto possono ammontare i costi giustificati ?</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-671"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Per l’Authority per le garanzie nelle comunicazioni tale spesa deve essere dagli stessi <strong style="font-size: 13px; line-height: 19px;">dimostrabile.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;associazione consumatori <a title="difenditi con altroconsumo" href="http://ad.zanox.com/ppc/?23778175C290171138T" target="_blank" rel="nofollow">Altroconsumo</a> ha avviato un&#8217;inchiesta su questo argomento trovando irregolarità ed inviando 6 ricorsi per pratiche commerciali scorrette all&#8217;Agcom contro le principali compagnie di telefonia fissa: Fastweb, Infostrada, Telecom, Teletù, Tiscali e Vodafone.</p>
<p style="text-align: justify;"><a title="difenditi con altroconsumo" href="http://ad.zanox.com/ppc/?23778175C290171138T" target="_blank" rel="nofollow">Altroconsumo</a> ha rilevato che i costi di disattivazione possono variare <strong>dai 30 euro a più di 100 euro</strong>, costi assolutamente non giustificati dalle pratiche necessarie per effettuare il distacco.</p>
<p style="text-align: justify;">Ogni operatore telefonico ha utilizzato un nome diverso per indicare questi contributi richiesti ai consumatori:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong>Fastweb:</strong> importo per dismissione</li>
<li><strong>Infostrada: </strong>costo per attività di migrazione</li>
<li><strong>Telecom:</strong> costo disattivazione linea</li>
<li><strong>Teletù: </strong>contributo disattivazione</li>
<li><strong>Tiscali: </strong>contributo di disattivazione</li>
<li><strong>Vodafone:</strong> corrispettivo recesso anticipato/ disattivazioni anticipate.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Comunque vengano chiamate sono spese che sono dovute solo se effettivamente sostenute dall&#8217;operatore telefonico .</p>
<p style="text-align: justify;">Nel caso che siate incappati in costi di disattivazione che non vi sembrano corretti potere contattare l&#8217;associazione <strong>Altroconsumo</strong> che vi assisterà per verificare se esistono i presupposti per una richiesta di rimborso.</p>
<p><center><br />
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		<item>
		<title>I saldi e le vendite di fine stagione</title>
		<link>http://www.clientiesperti.it/blog/2013/01/11/i-saldi-e-le-vendite-di-fine-stagione/</link>
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		<pubDate>Fri, 11 Jan 2013 15:14:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin-salvatore</dc:creator>
				<category><![CDATA[articoli di approfondimento]]></category>
		<category><![CDATA[fine stagione]]></category>
		<category><![CDATA[saldi]]></category>
		<category><![CDATA[sconti]]></category>

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		<description><![CDATA[Il periodo dei saldi individua le stagioni più e meglio del meteo, delle foglie che cadono, del ritorno delle rondini, delel chiusure di ferragosto. Molti risparmiano a poco a poco tutto l&#8217;anno per poter poi fare affari nel periodo dei saldi, particolarmente per i saldi invernali, quando è possibile trovare a prezzi superscontati capi di [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft size-full wp-image-667" alt="saldi" src="http://www.clientiesperti.it/blog/wp-content/uploads/2013/01/saldi.jpg" width="225" height="225" />Il periodo dei saldi individua le stagioni più e meglio del meteo, delle foglie che cadono, del ritorno delle rondini, delel chiusure di ferragosto.</p>
<p style="text-align: justify;">Molti risparmiano a poco a poco tutto l&#8217;anno per poter poi fare affari nel periodo dei saldi, particolarmente per i saldi invernali, quando è possibile trovare a prezzi superscontati capi di abbigliamento altrimenti fuori dalla portata economica.</p>
<p style="text-align: justify;">I saldi rappresentano per i commercianti un&#8217;opportunità molto allettante per ricambiare il proprio magazzino e per i clienti di esaudire quache piccolo desiderio.</p>
<p style="text-align: justify;">Per impedire che siano fatte speculazioni su quella che dovrebbe essere una facilitazione al commercio, vigono regole ben precise.</p>
<p style="text-align: justify;">Intanto il <strong>Decreto Legislativo 114/98 articolo 15</strong> definisce quello che per tutti sono <strong>saldi</strong> come <strong>vendite di fine stagione</strong> e le inquadra come vendite straordinarie.</p>
<p style="text-align: justify;">Questo significa innanzi tutto che i saldi sono vendite limitate nel tempo:</p>
<blockquote><p>1. Per vendite straordinarie si intendono le vendite di liquidazione, le vendite di fine stagione e le vendite promozionali nelle quali l&#8217;esercente dettagliante offre condizioni favorevoli, <strong>reali ed effettive</strong>, di acquisto dei propri prodotti.</p></blockquote>
<p style="text-align: justify;">Chissà perchè la Legge si premura dal chiarire che le condizioni favorevoli devono essere REALI ED EFFETTIVE.  Evidentemente nel momento della stesura della Legge c&#8217;era già chi aveva preventivato che i commercianti potessero truccare il prezzo di partenza, cosa che la cronaca ci dimostra ogni anno.<span id="more-661"></span></p>
<blockquote><p>3. Le vendite di fine stagione riguardano i prodotti, <strong>di carattere stagionale o di moda</strong>, suscettibili di notevole deprezzamento se non vengono venduti entro un certo periodo di tempo.</p></blockquote>
<p style="text-align: justify;">In questo articolo viene spiegato il senso generale dei saldi. Ci sono merci che con il tempo perdono il loro valore e quindi devono essere vendute per tempo. Questo significa anche che i saldi non esistono per tutti i prodotti, ma per una serie individuata in base a questa caratteristica.</p>
<blockquote><p>5. Nelle vendite disciplinate dal presente articolo lo sconto o il ribasso effettuato deve essere espresso in percentuale sul prezzo normale di vendita che <span style="text-decoration: underline;">deve essere comunque esposto</span>.</p></blockquote>
<p style="text-align: justify;">Qua nasce quale incomprensione. Deve essere esposto obbligatoriamente il prezzo iniziale ed il ribasso in percentuale. Non è obbligatorio esporre il prezzo a cui è venduto l&#8217;articolo e questo è a discapito delal chiarezza nei confronti del cliente.</p>
<blockquote><p>6. Le regioni, sentite i rappresentanti degli enti locali, le organizzazioni dei consumatori e delle imprese del commercio, disciplinano le modalita&#8217; di svolgimento, la pubblicita&#8217; anche ai fini di una corretta informazione del consumatore, i periodi e la durata delle vendite di liquidazione e delle vendite di fine stagione.</p></blockquote>
<p style="text-align: justify;">I saldi sono regolamentati dalle Regioni e quindi ci sono periodi di svolgimento e modalità che variano da un luogo all&#8217;altro.</p>
<p style="text-align: justify;">Anche quando si acquista la merce in saldo valgono comunque le normali regole del commercio:</p>
<p style="text-align: justify;">- si può pagare con carta di credito se l&#8217;esercizio è convenzionato;</p>
<p style="text-align: justify;">- anche nel periodo non di saldo il cambio della merce è a discrezione del venditore (a meno che non presenti difetti). Chiedere al commerciante se effettua il cambio e nel caso conservare lo scontrino;</p>
<p style="text-align: justify;">- nel negozio può essere presente contemporaneamente merce in saldo e merce non in saldo. La merce in saldo è solo quella chiaramente contrassegnata dal cartellino riportante lo sconto percentuale e deve essere tenuta separata dalla merce non in saldo;</p>
<p style="text-align: justify;">- Il commerciante non è obbligato a consentire la prova dei capi di abbigliamento;</p>
<p style="text-align: justify;">Quanto si risparmia ? Il decreto legislativo non si pronuncia. Non c&#8217;è un minimo e massimo di variazione percentuale per poter vendere a saldo . Ipoteticamente anche uno sconto dell&#8217; 1% può essere considerato saldo, ma sarebbe una presa in giro. Allo stesso modo però è da valutare bene come un negoziante possa permettersi uno sconto maggiore del 70% .</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>Forno microonde Samsung e difetto di conformità</title>
		<link>http://www.clientiesperti.it/blog/2012/12/15/forno-microonde-samsung-e-difetto-di-conformita/</link>
		<comments>http://www.clientiesperti.it/blog/2012/12/15/forno-microonde-samsung-e-difetto-di-conformita/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Dec 2012 18:15:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin-salvatore</dc:creator>
				<category><![CDATA[articoli di approfondimento]]></category>
		<category><![CDATA[conformità]]></category>
		<category><![CDATA[cp1395]]></category>
		<category><![CDATA[garanzia]]></category>
		<category><![CDATA[microonde]]></category>
		<category><![CDATA[samsung]]></category>
		<category><![CDATA[sostituzione]]></category>

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		<description><![CDATA[La Legge tutela i consumatori in molti modi, tra cui con rigide regole per il riconoscimento della garanzia dei prodotti acquistati per cui entro due anni dall&#8217;acquisto si ha diritto a riparazioni gratuite ed in particolari casi alla sostituzione del prodotto. Certo come spesso accade le Leggi devono essere interpretate e purtroppo si tende a leggerle [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">La Legge tutela i consumatori in molti modi, tra cui con rigide regole per il riconoscimento della garanzia dei prodotti acquistati per cui entro due anni dall&#8217;acquisto si ha diritto a riparazioni gratuite ed in particolari casi alla sostituzione del prodotto.</p>
<p style="text-align: justify;">Certo come spesso accade le Leggi devono essere interpretate e purtroppo si tende a leggerle secondo il proprio vantaggio.</p>
<p style="text-align: justify;">Con <strong>Samsung</strong> per esempio ho una divergenza sull&#8217;interpretazione del &#8216;difetto di conformità&#8217;, descritto nel Decreto Legislativo 24/2002 .</p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;">Decreto Legislativo 2 febbraio 2002, n. 24</p>
<h3 style="text-align: justify;">&#8220;Attuazione della direttiva 1999/44/CE su taluni aspetti della vendita e delle garanzie di consumo&#8221;</h3>
<p style="text-align: justify;">pubblicato nella <em>Gazzetta Ufficiale</em> n. 57 del 8 marzo 2002 &#8211; Supplemento Ordinario n. 40</p>
<p style="text-align: justify;">1. Dopo il paragrafo 1 della sezione II del capo I del titolo III del libro IV del codice civile e&#8217; inserito il seguente paragrafo:</p>
<p style="text-align: justify;">[....]</p>
<p style="text-align: justify;">1519-<em>ter</em> (<em>Conformita&#8217; al contratto</em>). &#8211; Il venditore ha l&#8217;obbligo di consegnare al consumatore beni conformi al contratto di vendita. Si presume che i beni di consumo siano conformi al contratto se, ove pertinenti, coesistono le seguenti circostanze: a) sono idonei all&#8217;uso al quale servono abitualmente beni dello stesso tipo; b) sono conformi alla descrizione fatta dal venditore e possiedono le qualita&#8217; del bene che il venditore ha presentato al consumatore come campione o modello; c) presentano la qualita&#8217; e le prestazioni abituali di un bene dello stesso tipo, che il consumatore puo&#8217; ragionevolmente aspettarsi, tenuto conto della natura del bene [....]</p>
<p style="text-align: justify;">1519-<em>quater</em> (<em>Diritti del consumatore</em>). &#8211; Il venditore e&#8217; responsabile nei confronti del consumatore per qualsiasi difetto di conformita&#8217; esistente al momento della consegna del bene. In caso di difetto di conformita&#8217;, il consumatore ha diritto al ripristino, senza spese, della conformita&#8217; del bene mediante riparazione o sostituzione, a norma dei commi terzo, quarto, quinto e sesto, ovvero ad una riduzione adeguata del prezzo o alla risoluzione del contratto, conformemente ai commi settimo, ottavo e nono. Il consumatore puo&#8217; chiedere, a sua scelta, al venditore di riparare il bene o di sostituirlo, senza spese in entrambi i casi, salvo che il rimedio richiesto sia oggettivamente impossibile o eccessivamente oneroso rispetto all&#8217;altro.</p>
</blockquote>
<p style="text-align: justify;">La questione è: un oggetto che si guasta continuamente sempre allo stesso modo e riparazione dopo riparazione presenta sempre lo stesso guasto presenta un vizio di conformità ?<span id="more-634"></span></p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;oggetto in questione è un <strong>forno a microonde Samsung modello CP1395E-S .</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><img class="aligncenter size-full wp-image-643" title="Samsung cp1395" alt="Samsung cp1395" src="http://www.clientiesperti.it/blog/wp-content/uploads/2012/12/cp1395.jpg" width="497" height="330" /></p>
<p style="text-align: justify;">Un forno bellissimo combinato, ventilato, grill, sensore di peso ed un sacco di funzioni che ne giustificavano l&#8217;alto costo di acquisto.</p>
<p style="text-align: justify;">Purtroppo il forno ha un componente difettoso, che si guasta con estrema facilità, il sensore di peso che servirebbe a determinare automaticamente il tempo di cottura dei cibi in base al loro peso.</p>
<p style="text-align: justify;">Tra l&#8217;altro abbiamo usato questa funzione una sola volta, per provarla, e mai più avendo constatato che non è poi molto affidabile.</p>
<p style="text-align: justify;">Purtroppo <span style="text-decoration: underline;">anche se non usato il componente c&#8217;è ed il suo guasto determina l&#8217;impossibilità di utilizzare il forno</span>.</p>
<p style="text-align: justify;">Per <strong>tre volte</strong> il nostro forno Samsung si è bloccato segnalando il famigerato <strong>errore E-32</strong>, che come da libretto di istruzioni corrisponde ad un guasto della bilancia interna, e si è rifiutato di proseguire in qualsiasi cottura.</p>
<p style="text-align: justify;">Quando si presenta il guasto anche solo aprire la porta del forno fa scattare l&#8217;errore ed il forno si rifiuta anche solo di scaldare il latte, pur non essendo necessario usare la bilancia.</p>
<p style="text-align: justify;">La prima volta che è successo ho contattato il servizio clienti Samsung sperando che si potesse fare un reset del sensore, ma purtroppo mi hanno detto di portarlo ad un centro di assistenza autorizzato (a 50 chilometri di distanza da casa) dove è stato sostituito il componente.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Dopo una sola settimana stesso guasto</strong>, stesso viaggio al centro di assistenza, sostituzione del sensore e naturalmente altro viaggio per andarlo a riprendere.</p>
<p style="text-align: justify;">Pensavamo fosse solo un infortunio, ma a 6 mesi di distanza si è ripresentato l&#8217;errore E-32 ed a questo punto non ci sono più dubbi che il forno non è riparabile definitivamente.</p>
<p style="text-align: justify;">Purtoppo Samsung non la pensa così  alla mia richiesta di sostituzione perchè il forno non è riparabile risponde con testuali parole che &#8220;se il forno dopo la riparazione si accende e funziona anche una sola volta, la riparazione è stata effettuata correttamente e non c&#8217;è motivo di sostituirlo&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">Secondo me invece un forno a cui che si guasta continuamente lo stesso pezzo non è riparato, ma solo <span style="text-decoration: underline;">temporaneamente utilizzabile</span>.</p>
<p style="text-align: justify;">Tra l&#8217;altro ho potuto verificare e documentare che non si tratta solo del mio forno, ma di<strong> un guasto comune al modello  CP1395E-S</strong> .</p>
<p style="text-align: justify;">Su internet ho trovato altri possessori dello stesso forno che lamentano lo stesso problema tra cui uno che dice che &#8220;<a title="testimonianza difetto Samsung cp1395-EST" href="http://www.ciao.it/Samsung_CP_1395_EST__Opinione_1476601" target="_blank"><em>il tecnico che mi confida che ne stanno rientrando molti con lo stesso problema</em></a>&#8221; e un altro che afferma &#8220;<a title="vi assicuro che si rompe senza dubbio" href="http://www.ciao.it/Samsung_CP_1395_EST__Opinione_1328310" target="_blank"><em>Il sensore funziona malissimo e si rompe con facilità</em></a>&#8221; o che per un elettrodomestico così pesante <a title="Samsung non prevede più l'assistenza a domicilio per i microonde " href="http://www.ciao.it/Samsung_CP_1395_EST__Opinione_1227842" target="_blank">manca l&#8217;assistenza a domicilio</a> .</p>
<p style="text-align: justify;">Anche sfortunati clienti d&#8217;oltralpe lamentano lo <a title="cp1395 cliente francese" href="http://forums.futura-sciences.com/depannage/480373-micro-ondes-samsung.html" target="_blank">stesso errore E-32</a>.</p>
<p><center><br />
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<p>// ]]&gt;</script></center></p>
<p style="text-align: justify;">In caso di difetto di conformità non superabile con una riparazione<strong> l&#8217;acquirente ha diritto alla sostituzione del bene</strong>. Secondo Samsung riparare il forno è sufficiente ed il fatto di doverlo riparare 100 volte non significa che ha un difetto di conformità.</p>
<p style="text-align: justify;">Secondo me mettere qualcosa nel forno senza sapere se terminerà la cottura perchè da un momento all&#8217;altro si potrebbe ripresentare il solito guasto non significa avere un forno conforme all&#8217;uso per cui è destinato.</p>
<p style="text-align: justify;">Decine di email e 4-5 telefonate non hanno sbloccato la situazione ed a febbraio <strong>scade la garanzia</strong> del prodotto.</p>
<p style="text-align: justify;">Mi hanno assicurato che in caso di rinnovato guasto avrò comunque la riparazione in garanzia, ma sicnceramente non ci credo.</p>
<p style="text-align: justify;">Il prossimo passo sarà rivolgersi ad una associazione di consumatori per <strong>ottenere la sostituzione del forno</strong> con un altro modello che sia esente da vizi di conformità.</p>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>vota NO al concordato preventivo Dahlia</title>
		<link>http://www.clientiesperti.it/blog/2012/12/06/vota-no-al-concordato-preventivo-dahlia/</link>
		<comments>http://www.clientiesperti.it/blog/2012/12/06/vota-no-al-concordato-preventivo-dahlia/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Dec 2012 18:37:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin-salvatore</dc:creator>
				<category><![CDATA[discussioni in rilievo]]></category>
		<category><![CDATA[Dahlia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clientiesperti.it/blog/?p=627</guid>
		<description><![CDATA[vota NO al concordato preventivo Dahlia Il movimento consumatori ha pubblicato un comunicato in cui invita gli ex clienti Dahlia ad esprimere il proprio voto alla proposta di rimboso del concordato preventivo ed in particolare di votare NO . Il voto può essere espresso entro il 12 dicembre. Nel febbraio/marzo 2011 Dahlia &#8211; la tv [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a title="post sul forum di clienti esperti" href="http://www.clientiesperti.it/showthread.php?tid=247"><strong>vota NO al concordato preventivo Dahlia </strong></a></p>
<div style="text-align: justify;">Il <a href="http://www.movimentoconsumatori.it/news.asp?id=5013#CONCORDATO-PREVENTIVO-DAHLIA-TV--MC-INVITA-GLI-EX-ABBONATI-A-NON-FARE-DA-“SPETTATORI”-E-A-VOTARE-NO" rel="nofollow" target="_blank">movimento consumatori </a> ha pubblicato un comunicato in cui invita gli ex clienti Dahlia ad <strong>esprimere il proprio voto</strong> alla proposta di rimboso del concordato preventivo ed in particolare di <strong>votare NO</strong> . Il voto può essere espresso <strong>entro il 12 dicembre.</strong></div>
<blockquote>
<div style="text-align: justify;">Nel febbraio/marzo 2011 Dahlia &#8211; la tv del digitale terrestre che operava in concorrenza a Mediaset nella trasmissione delle partite di calcio serie B &#8211; comunicava improvvisamente l’immediata interruzione delle trasmissioni e in pochi giorni 150 mila abbonati restavano senza segnale. Oggi gli ex abbonati (tra cui soprattutto tifosi del Torino, all’epoca nella serie cadetta) sono chiamati ad esprimersi sulla proposta di rimborso nel concordato preventivo: solo il 5,45% della quota non goduta dell’abbonamento (per prezzi integrali tra 99 e 150 euro).</div>
<div style="text-align: justify;"></div>
<div style="text-align: justify;">Questa <span style="text-decoration: underline;">proposta “indecente”</span> è l’ultimo passaggio di una lunga vicenda processuale che ha visto l’ammissione alla procedura di concordato preventivo, il rigetto da parte del tribunale di Roma dell’istanza di omologazione di una prima proposta, il rigetto da parte della Corte d’Appello di Roma del reclamo contro tale decisione, la presentazione di istanze di fallimento nei confronti di <strong>Dahlia</strong> e la presentazione da parte di questa di una nuova domanda di ammissione alla procedura di concordato e la sua ammissione da parte del tribunale.</div>
<div style="text-align: justify;"></div>
<div style="text-align: justify;"> Il Movimento Consumatori invita gli ex abbonati a non assumere un ruolo passivo “da spettatori” e, visto che il mancato voto (da esprimere entro il 12 dicembre 2012) equivale a un consenso, a votare no.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="http://www.movimentoconsumatori.it/news.asp?id=5013#CONCORDATO-PREVENTIVO-DAHLIA-TV--MC-INVITA-GLI-EX-ABBONATI-A-NON-FARE-DA-“SPETTATORI”-E-A-VOTARE-NO" rel="nofollow" target="_blank">http://www.movimentoconsumatori.it/news&#8230;.-VOTARE-NO</a></div>
</blockquote>
<p><span id="more-627"></span><br />
<center><br />
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</center></p>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>La protezione sugli acquisti di Paypal</title>
		<link>http://www.clientiesperti.it/blog/2012/11/18/la-protezione-sugli-acquisti-di-paypal/</link>
		<comments>http://www.clientiesperti.it/blog/2012/11/18/la-protezione-sugli-acquisti-di-paypal/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Nov 2012 18:43:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin-salvatore</dc:creator>
				<category><![CDATA[articoli di approfondimento]]></category>
		<category><![CDATA[ebay]]></category>
		<category><![CDATA[Paypal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clientiesperti.it/blog/?p=617</guid>
		<description><![CDATA[Due settimane fa si è bruciata la scheda madre del mio adorato PC. Era già piuttosto vecchio, inutile sostituire solo la scheda madre, quindi mi sono guardato un po&#8217; in giro per scegliere un nuovo computer . Come già raccontato è stato piuttosto inutile correre dietro le offerte dei volantini delle grandi catene e ho [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.clientiesperti.it/blog/wp-content/uploads/2012/11/protezione-paypal.jpg" alt="protezione paypal" title="protezione paypal" width="311" height="64" class="alignleft size-full wp-image-622" />
<p style="text-align: justify;">Due settimane fa si è bruciata la scheda madre del mio adorato PC. Era già piuttosto vecchio, inutile sostituire solo la scheda madre, quindi mi sono guardato un po&#8217; in giro per scegliere un nuovo computer . Come già raccontato è stato piuttosto inutile correre dietro le <a title="I volantini con offerte attira – clienti" href="http://www.clientiesperti.it/blog/2012/10/30/i-volantini-con-offerte-attira-clienti/">offerte dei volantini </a>delle grandi catene e ho guardato se era conveniente comprare via internet.</p>
<p style="text-align: justify;">Le offerte migliori le ho trovate su eBay, ma anche se uso spesso le aste online, o meglio il compralo subito, per acquistare dei piccoli oggetti, per il mio nuovo notebook avevo qualche timore. Anche se cercavo un computer economico si tratta comunque di una cifra rilevante, poi c&#8217;è da vedere l&#8217;affidabilità dell&#8217;imballaggio e del trasporto.</p>
<p style="text-align: justify;">Mi sono quindi andato a studiare la conosciuta <strong>protezione acquirenti di paypal</strong>, per vedere quanto ero coperto da un eventuale problema dopo l&#8217;acquisto del notebook via eBay.</p>
<p style="text-align: justify;">Pagando il prodotto acquistato su eBay attraverso Paypal si è automaticamente garantiti nel caso che qualcosa vada storto.</p>
<p style="text-align: justify;">La protezione Paypal ha comunque regole rigide e vale solo se ricevi un <strong>oggetto molto diverso</strong> dalla descrizione del venditore o<strong> se non ricevi nulla.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">PayPal richiede prima un tentativo di conciliazione con il venditore. Se non si giunge ad un accordo, si viene rimborsarti dell&#8217;intero valore dell&#8217;acquisto, inclusi i costi di spedizione.</p>
<p style="text-align: justify;">Le transazioni protette da PayPal sono evidenziate alll&#8217;interno dell&#8217;inserzione eBay e prevedono i seguenti passi:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>Paga l&#8217;oggetto su eBay con PayPal</li>
<li>Se non ricevi l&#8217;oggetto o se è molto diverso dalla descrizione, contatta il venditore. Offrigli una possibilità di risolvere il problema per te. Se non trovate un accordo, <strong>hai 45 giorni dal pagamento per aprire una contestazione</strong></li>
<li>Non trovi la soluzione che ti soddisfa? Trasforma la contestazione in <strong>reclamo entro 20 giorni</strong>. Se la tua richiesta corrisponde ai requisiti, puoi essere rimborsato dell&#8217;intero valore dell&#8217;acquisto, compresi i costi di spedizione.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Vediamo nel dettaglio<strong> il regolamento paypal</strong> a proposito, in particolare l&#8217;articolo 13:<span id="more-617"></span></p>
<div style="text-align: justify;">
<h2><strong>13. Protezione acquirenti PayPal</strong></h2>
</div>
<p style="text-align: justify;"><strong>13.1    A quali tipi di problemi si applica la protezione?</strong></p>
<ol type="a">
<li>La Protezione acquirenti PayPal si applica nei seguenti casi:
<ol type="i">
<li style="text-align: justify;">Mancata ricezione di un oggetto pagato con PayPal &#8211; Oggetto non ricevuto.</li>
<li style="text-align: justify;">L&#8217;oggetto pagato con PayPal è stato ricevuto ma è Notevolmente non conforme alla descrizione. Vedere la sezione 13.8 per maggiori informazioni sul significato di Notevolmente non conforme alla descrizione.</li>
</ol>
</li>
</ol>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;"><strong>13.8 Che cosa si intende per Notevolmente non conforme alla descrizione?</strong></p>
<ol type="a">
<li style="text-align: justify;">Un oggetto Notevolmente non conforme alla descrizione è sostanzialmente diverso dalla descrizione riportata nell&#8217;inserzione. Di seguito sono riportati alcuni esempi:
<ol type="disc">
<li>L&#8217;utente ha ricevuto un oggetto completamente diverso. Ad esempio, l&#8217;utente ha acquistato un libro e ha ricevuto un DVD o una confezione vuota.</li>
<li>Sono state fornite false dichiarazioni in merito alle condizioni dell&#8217;oggetto. Ad esempio, l&#8217;inserzione riportava &#8220;Nuovo&#8221;, laddove l&#8217;oggetto è usato.</li>
<li>L&#8217;oggetto è stato pubblicizzato come autentico senza tuttavia esserlo.</li>
<li>Nell&#8217;oggetto sono assenti parti o caratteristiche importanti senza che ciò sia stato comunicato nell&#8217;inserzione.</li>
<li>L&#8217;utente ha acquistato 3 oggetti da un venditore ma ne ha ricevuti solo 2.</li>
<li>L&#8217;oggetto ridulta danneggiato durante la spedizione.</li>
</ol>
</li>
<li>Un oggetto non è Notevolmente non conforme alla descrizione se è sostanzialmente simile alla descrizione del venditore. Di seguito sono riportati alcuni esempi non esaustivi:
<ol type="disc">
<li style="text-align: justify;">Eventuali difetti dell&#8217;oggetto sono stati correttamente descritti nell&#8217;inserzione.</li>
<li style="text-align: justify;">L&#8217;oggetto è stato descritto correttamente ma l&#8217;utente non intende più acquistarlo una volta ricevuto.</li>
<li style="text-align: justify;">L&#8217;oggetto è stato descritto correttamente, ma non soddisfa le aspettative dell&#8217;acquirente.</li>
<li style="text-align: justify;">L&#8217;oggetto ha dei piccoli graffi ed è pubblicizzato come &#8220;usato&#8221;.</li>
</ol>
</li>
</ol>
</blockquote>
<p style="text-align: justify;"><strong>13.2 Quali sono i requisiti di idoneità per la Protezione acquirenti PayPal?<br />
</strong><br />
Sono necessari <span style="text-decoration: underline;">tutti i requisiti elencati di seguito</span>:</p>
<ol style="text-align: justify;" type="a">
<ol style="text-align: justify;" type="a">
<li>Il pagamento deve riguardare un oggetto idoneo ed essere inviato dal conto PayPal dell&#8217;utente (vedere la Sezione 13.3 per maggiori dettagli sull&#8217;idoneità degli oggetti);</li>
</ol>
</ol>
<blockquote><p><strong>13.3  Quali tipi di pagamento sono idonei a ricevere un rimborso in base alla Protezione acquirenti PayPal?</strong></p>
<ol type="a">
<li>La Protezione acquirenti PayPal si applica solo ai pagamenti PayPal per beni materiali specifici. I pagamenti per <span style="text-decoration: underline;"><strong>gli oggetti seguenti non sono idonei</strong> </span>a ricevere un rimborso in base alla Protezione acquirenti PayPal:
<ol type="disc">
<li>beni immateriali</li>
<li>servizi</li>
<li>immobili (incluse, senza alcuna limitazione, proprietà residenziali)</li>
<li>aziende</li>
<li>veicoli (inclusi, tra gli altri, veicoli a motore, motociclette, caravan, aeroplani e imbarcazioni)</li>
<li>oggetti personalizzati</li>
<li>biglietti di viaggio (inclusi, tra gli altri, biglietti per voli aerei)</li>
<li>oggetti vietati in base alle Regole sull&#8217;utilizzo consentito di PayPal</li>
<li>oggetti che violano le Regole di eBay per gli oggetti di cui è vietata o limitata la vendita</li>
<li>licenze</li>
<li>accesso a contenuti digitali</li>
<li>macchinari industriali utilizzati nella produzione</li>
<li>apparecchiature per ufficio o stabilimento</li>
<li>oggetti equivalenti a contanti (inclusi, tra gli altri, i buoni regalo)</li>
<li>oggetti acquistati tramite la funzionalità Zong, PayPal Pro o Soluzione di pagamento telefonico (se disponibili)</li>
<li>Pagamenti a titolo di transazione personale</li>
<li>Solo per i reclami relativi a oggetti &#8220;Notevolmente non conformi alla descrizione&#8221;: gli oggetti messi in vendita al di fuori di eBay, ad eccezione di quelli messi in vendita su un sito di annunci locali (ad esempio, un sito dove venditori differenti possono mettere in vendita i propri oggetti utilizzando un formato di annuncio pubblicitario) che ha concordato con PayPal di integrare completamente PayPal in modo da offrirlo ai venditori come metodo di pagamento. L&#8217;elenco dei siti di annunci locali è disponibile alla pagina:  https://cms.paypal.com/it/cgi-bin/?&amp;cmd=_render- content&amp;content_ID=ua/Classifieds_full.)</li>
</ol>
</li>
</ol>
</blockquote>
<ol type="a">
<li> Pagare l&#8217;intero importo dell&#8217;oggetto idoneo con un unico pagamento. Gli oggetti acquistati con più pagamenti, ad esempio un deposito seguito da un saldo finale, non sono idonei.</li>
<li><strong>Invio del pagamento</strong>al venditore mediante:
<ol type="i">
<li>Pulsante Paga subito di eBay o fattura eBay,</li>
<li>per i reclami per Oggetto non ricevuto per gli acquisti effettuati al di fuori di eBay: la sezione &#8220;Invia denaro&#8221; sul sito PayPal cliccando &#8220;Acquisti&#8221; oppure la procedura di pagamento PayPal del venditore oppure</li>
<li>per i reclami per Oggetto notevolmente non conforme alla descrizione relativi ad acquisti idonei effettuati al di fuori di eBay: la procedura di pagamento PayPal disponibile sul sito del venditore;</li>
</ol>
</li>
<li>Apertura di una <strong>contestazione entro 45 giorni</strong> dalla data di invio del pagamento, seguendo la procedura di risoluzione descritta in Come posso risolvere il problema? nella sezione 13.5.</li>
</ol>
<blockquote><p><strong>13.5 Come posso risolvere il problema?</strong> Se non è possibile risolvere la contestazione direttamente con il venditore, sarà necessario andare al Centro risoluzioni online e seguire l&#8217;apposita procedura descritta di seguito:</p>
<ol type="a">
<ol type="a">
<ol type="a">
<ol type="a">
<ol type="a">
<li><strong>Aprire una contestazione </strong> Aprire una contestazione entro <strong>45 giorni </strong> dalla data di invio del pagamento per l&#8217;oggetto da contestare.</li>
<li><strong>Conversione della contestazione in reclamo </strong>Se l&#8217;acquirente e il venditore non riescono a raggiungere un accordo, è necessario convertire la contestazione in un reclamo <strong> entro 20 giorni </strong> dalla data di apertura della contestazione. <strong>È responsabilità dell&#8217;utente verificare e rispettare i limiti di tempo indicati nella presente sezione.</strong>L&#8217;utente deve attendere almeno 7 giorni dalla data del pagamento per convertite in reclamo una contestazione per Oggetto non ricevuto (INR), a meno che l&#8217;importo della contestazione non sia pari o superiore a 2.500 USD (o importo equivalente in un&#8217;altra valuta). Per trovare il valore equivalente in qualsiasi altra valuta (ad esempio, sterline o euro) alla data della transazione, è necessario accedere al proprio conto e utilizzare lo strumento &#8220;Convertitore di valuta&#8221; disponibile in Informazioni generali sul conto. Se la contestazione non viene convertita in reclamo entro 20 giorni, PayPal chiuderà la contestazione e l&#8217;acquirente perderà l&#8217;idoneità per il pagamento in base ai termini della Protezione acquirenti PayPal. L&#8217;utente può modificare un reclamo dopo averlo inviato solo se intende aggiungere ulteriori informazioni o se intende cambiare la motivazione della contestazione o del reclamo da &#8220;Oggetto non ricevuto&#8221; a &#8220;Notevolmente non conforme alla descrizione&#8221; (purché in relazione ad un pagamento unico). In caso contrario, non sarà possibile modificare o cambiare il reclamo dopo averlo presentato.</li>
<li><strong><strong>Rispondere tempestivamente alle richieste di informazioni da parte di PayPal</strong></strong>Nel corso dell&#8217;esame del reclamo, PayPal può richiedere all&#8217;utente di fornire la documentazione a sostegno della propria posizione. Potrà venire richiesto di fornire ricevute, valutazioni di terzi, verbali di polizia o altro specificato da PayPal.</li>
<li><strong>Risposta tempestiva alle richieste di spedizione PayPal</strong>Per i reclami per oggetti Notevolmente non conformi alla descrizione (SNAD), PayPal potrebbe richiedere all&#8217;utente di restituire l&#8217;oggetto al venditore, a PayPal o a un terzo, a spese dell&#8217;acquirente. In questo caso l&#8217;acquirente deve essere in grado di fornire la Documentazione di avvenuta consegna. I requisiti della Documentazione di avvenuta consegna sono delineati nella precedente sezione 11.9.Adottare tutte le precauzioni del caso per ridurre il rischio di danni durante la nuova spedizione. PayPal potrà anche richiedere di distruggere l&#8217;oggetto e di fornire prova dell&#8217;avvenuta distruzione.</li>
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<p style="text-align: justify;"><strong>13.4 Qual è il livello di copertura offerto dalla Protezione acquirenti PayPal?</strong></p>
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<ol style="text-align: justify;" type="a">
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<li>Se PayPal risolve il reclamo a favore dell&#8217;utente, rimborserà l&#8217;intero prezzo di acquisto dell&#8217;oggetto e le spese della spedizione originale.</li>
<li><span style="text-decoration: underline;">PayPal non rimborserà all&#8217;acquirente le spese di spedizione sostenute per la restituzione dell&#8217;oggetto al venditore</span> o a un terzo specificato da PayPal. Se il venditore presenta la documentazione giustificativa comprovante che le merci sono state consegnate all&#8217;indirizzo dell&#8217;acquirente, <strong>PayPal potrebbe risolvere il reclamo a favore del venditore</strong> anche se l&#8217;acquirente non ha ricevuto la merce. Vedere la sezione 13.10 per ulteriori dettagli sulla protezione offerta.</li>
</ol>
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<p>&nbsp;</p>
<p>Comunque alla fine <a title="Acquisto notebook online: Dell Vostro 2520 con Monclick" href="http://www.risparmiainrete.it/index.php?mod=read&amp;id=1352928386" target="_blank">ho comprato il notebook su Monclick </a>.</p>
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<p>// ]]&gt;</script></p>
]]></content:encoded>
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